(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 21)
                              Art. 21. 
 
  L'Istituto  tiene  adunanze  ordinarie  e  adunanze  straordinarie,
attendendo in esse  a  letture  e  discussioni  scientifiche  e  alle
proprie questioni interne. 
 
  Le adunanze ordinarie sono venti per  anno  e,  di  regola,  a  due
settimane di  intervallo  l'una  dall'altra.  Le  straordinarie  sono
indette dalla Presidenza quando se ne manifesti il bisogno,  o  siano
richieste da dieci membri effettivi. 
 
  Nelle adunanze ordinarie possono essere ammesse  dalla  Presidenza,
con le modalita' che saranno determinate dal regolamento, letture  di
persone estranee all'Istituto. 
 
  Nei mesi di agosto, settembre, ottobre le adunanze sono sospese.