Art. 21. L'Istituto tiene adunanze ordinarie e adunanze straordinarie, attendendo in esse a letture e discussioni scientifiche e alle proprie questioni interne. Le adunanze ordinarie sono venti per anno e, di regola, a due settimane di intervallo l'una dall'altra. Le straordinarie sono indette dalla Presidenza quando se ne manifesti il bisogno, o siano richieste da dieci membri effettivi. Nelle adunanze ordinarie possono essere ammesse dalla Presidenza, con le modalita' che saranno determinate dal regolamento, letture di persone estranee all'Istituto. Nei mesi di agosto, settembre, ottobre le adunanze sono sospese.