(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 22)
                              Art. 22. 
 
  Le memorie e le note che si leggono o si presentano nelle  adunanze
dell'Istituto  dovranno  contenere  indagini  originali  e   inedite,
dirette all'incremento delle scienze, delle lettere e della  pubblica
prosperita'.