Art. 24. Tutte le adunanze sono pubbliche, ma, terminate le letture e le discussione sulle medisime, ove sia dichiarato dal presidente che l'Istituto passa ad occuparsi di affari, il pubblico si ritira. Qualora poi il presidente annunci che l'Istituto si raccoglie in commissione segreta, rimangono i soli membri effettivi ed onorari con esclusione anche dei soci corrispondenti e degli impiegati. In adunanze pubbliche ordinarie e straordinarie, i membri di nuova nomina commemorano i membri defunti a cui siano succeduti, entro un anno dal decreto Reale di nomina, nell'ordine designato dalla Presidenza.