Art. 25. Le letture si fanno per esteso o per sunto e non devono durare piu' di venti minuti. Alle discussioni scientifiche o letterarie possono prendere parte indistintamente i membri e i soci corrispondenti; ma il diritto di voto spetta esclusivamente ai membri effettivi. Le deliberazioni si prendono a semplice maggioranza di voti, quando non sia diversamente disposto da questo statuto, e quando sia presente e votante almeno un terzo dei membri effettivi dell'Istituto o della classe, secondo che la votazione abbia a farsi dall'intero Corpo accademico o da una classe sola. In caso di parita' di voti, prevale il partito per il quale abbia votato il presidente.