(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 28)
                              Art. 28. 
 
  Le memorie comprendono: 
  a) lavori di membri onorari ed effettivi; 
  b) lavori  di  soci  corrispondenti,  quando  l'inserzione  ne  sia
proposta da tre membri effettivi della rispettiva sezione; 
  c) lavori premiati dall'Istituto  che  saranno  ritenuti  degni  di
pubblicazione; 
  d)  lavori  presentati  da  persone  estranee  all'Istituto  quando
l'inserzione proposta dalla  sezione  competente  con  una  relazione
motivata, sia stata approvata dalla classe.