(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 29)
                              Art. 29. 
 
  I rendiconti contengono: 
  a) i verbali delle adunanze dell'Istituto; 
  b) lavori o sunti di lavori letti e presentati da membri o da  soci
nelle adunanze dell'Istituto; 
  c) lavori o sunti di lavori letti o presentati da persone  estranee
all'Istituto quando ne sia ammessa l'inserzione da una delle sezioni; 
  d) brevi sunti di lavori presentati per la stampa delle memorie. 
 
  Il rendiconto di una adunanza dev'essere di regola pubblicato prima
dell'adunanza consecutiva.