(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 29)
Art. 29.
I rendiconti contengono:
a) i verbali delle adunanze dell'Istituto;
b) lavori o sunti di lavori letti e presentati da membri o da soci
nelle adunanze dell'Istituto;
c) lavori o sunti di lavori letti o presentati da persone estranee
all'Istituto quando ne sia ammessa l'inserzione da una delle sezioni;
d) brevi sunti di lavori presentati per la stampa delle memorie.
Il rendiconto di una adunanza dev'essere di regola pubblicato prima
dell'adunanza consecutiva.