Art. 36. Dei giudizi intorno alle questioni di cui e' cenno negli articoli 33 e 34 e di quelli relativi ai diversi concorsi, la Presidenza incarica la sezione competente, a cui trasmette le carte e i lavori da esaminare. Se la natura delle questioni o dei concorsi fosse tale da richiedere l'opera di parecchie sezioni, le Presidenza compone la Commissione giudicatrice.