(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 37)
                              Art. 37. 
 
  Le due classi a vicenda indicono, quando il bilancio  lo  consenta,
concorsi a premi. 
 
  L'Istituto conferisce inoltre, quando il bilancio lo  consenta,  di
tre in tre anni, due medaglie d'oro, aggiudicando l'una di esse a chi
abbia cooperato, nell'utimo triennio, al  progresso  dell'agricoltura
per mezzo di scoperte o di metodi non  ancora  praticati;  l'altra  a
chi,  in  quel  triennio,  abbia  fatto  migliorare  notevolmente   e
introdotto,  con  buoni  risultati,  una  qualche   industria   nelle
provincie lombarde. 
 
  Le somme occorrenti per questi premi si prelevano  dalle  dotazione
dell'Istituto. 
 
  I membri onorari ed effettivi non possono concorrere ai  premi  che
si aggiudicano dall'Istituto. 
 
  Tutti i premi si conferiscono dietro  relazioni,  delle  competenti
sezioni o delle apposite Commissioni, quando siano state discusse  ed
approvate dal Corpo accademico con  una  maggioranza  di  almeno  due
terzi dei votanti presenti.