Art. 37. Le due classi a vicenda indicono, quando il bilancio lo consenta, concorsi a premi. L'Istituto conferisce inoltre, quando il bilancio lo consenta, di tre in tre anni, due medaglie d'oro, aggiudicando l'una di esse a chi abbia cooperato, nell'utimo triennio, al progresso dell'agricoltura per mezzo di scoperte o di metodi non ancora praticati; l'altra a chi, in quel triennio, abbia fatto migliorare notevolmente e introdotto, con buoni risultati, una qualche industria nelle provincie lombarde. Le somme occorrenti per questi premi si prelevano dalle dotazione dell'Istituto. I membri onorari ed effettivi non possono concorrere ai premi che si aggiudicano dall'Istituto. Tutti i premi si conferiscono dietro relazioni, delle competenti sezioni o delle apposite Commissioni, quando siano state discusse ed approvate dal Corpo accademico con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti presenti.