(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 40)
                              Art. 40. 
 
  L'Istituto puo' dedicare parte  della  propria  dotazione  a  scopi
scientifici diversi da quelli che si trovano  specificati  in  questo
statuto, quando cio' sia deliberato dal Corpo accademico, con  almeno
favorevoli tre quarti dei  voti  dei  membri  effettivi  presenti  ed
approvato dal Ministero della educazione nazionale.