Art. 41. Il personale dell'Istituto sara' disciplinato, per quanto concerne la dotazione organica, il trattamento economico di attivita' e di quiescenza e lo stato giuridico, dal regolamento previsto dal successivo art. 44 fatta salva l'osservanza del disposto dell'art. 11 ultimo comma del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.