Art. 43. Le eventuali proposte di modificazione al presente statuto non saranno prese in considerazione, se non siano fatte da almeno dieci membri effettivi. La Presidenza a cui verranno presentate, le porra' all'ordine del giorno per una delle prossime sedute del Corpo accademico; e si intenderanno deliberate quando ottengano in loro favore almeno due terzi dei voti dei membri effettivi presenti, salva l'approvazione Sovrana. Le modifiche dovranno approvarsi con Regio decreto emanato su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.