Art. 6. La nomina del presidente, del vice-presidente, dei membri effettivi ed onorari e' fatta per Regio decreto, su designazione dell'Istituto. La nomina dei segretari, come in genere di tutte le altre cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto, e' fatta dal presidente. La nomina dei soci corrispondenti e' fatta dall'Istituto con l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale.