(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  La nomina del presidente, del vice-presidente, dei membri effettivi
ed onorari e' fatta per Regio decreto, su designazione dell'Istituto. 
 
  La nomina dei segretari, come in genere di tutte le  altre  cariche
per le quali non sia diversamente previsto dal presente  statuto,  e'
fatta dal presidente. 
 
  La nomina  dei  soci  corrispondenti  e'  fatta  dall'Istituto  con
l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale.