Art. 8. Le adunanze annue generali per la designazione dei nuovi membri o soci dell'Istituto non possono essere piu' di due. In prima convocazione l'adunanza non e' valida se non vi partecipi almeno la meta' piu' uno dei membri effettivi. In seconda convocazione, che non potra' aver luogo nello stesso giorno della prima, l'adunanza e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Saranno designati per la nomina coloro che abbiano avuto la maggioranza dei voti, senza computare gli astenuti. Quando anche nella seconda convocazione non si raggiunga il numero dei voti favorevoli necessario per la nomina di un nuovo membro o socio, il posto per cui si e' indetta la votazione resta vacante fino al tempo delle nuove convocazioni.