(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 8)
                               Art. 8. 
 
  Le adunanze annue generali per la designazione dei nuovi  membri  o
soci dell'Istituto non possono essere piu' di due. 
 
  In prima convocazione l'adunanza non e' valida se non vi  partecipi
almeno la meta' piu' uno dei membri effettivi. 
 
  In seconda convocazione, che non potra'  aver  luogo  nello  stesso
giorno della prima, l'adunanza e'  valida  qualunque  sia  il  numero
degli intervenuti. 
 
  Saranno designati  per  la  nomina  coloro  che  abbiano  avuto  la
maggioranza dei voti, senza computare gli astenuti. 
 
  Quando anche nella seconda convocazione non si raggiunga il  numero
dei voti favorevoli necessario per la nomina di  un  nuovo  membro  o
socio, il posto per cui si e' indetta la votazione resta vacante fino
al tempo delle nuove convocazioni.