Art. 9. La designazione per la nomina del presidente e' fatta in non piu' di due adunanze. In prima convocazione l'adunanza e' valida quando vi partecipi almeno la meta' piu' uno dei membri effettivi. Sara' designato per la nomina l'accademico che abbia ottenuto almeno due terzi favorevoli dei voti, senza computare gli astenuti. Quando nell'adunanza non si raggiunga il numero dei votanti necessario per la validita' di essa, o il numero di voti favorevoli occorrenti per la designazione del nuovo presidente, l'assemblea e' riconvocata in altro giorno ed e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Qualora anche in seconda convocazione nessun canditato ottenga i due terzi dei voti favorevoli, chi presiede l'assemblea ne riferisce al Ministero dell'educazione nazionale.