(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 9)
                               Art. 9. 
 
  La designazione per la nomina del presidente e' fatta in  non  piu'
di due adunanze. 
 
  In prima convocazione l'adunanza  e'  valida  quando  vi  partecipi
almeno la meta' piu' uno dei membri effettivi. 
 
  Sara' designato per  la  nomina  l'accademico  che  abbia  ottenuto
almeno due terzi favorevoli dei voti, senza computare gli astenuti. 
 
  Quando  nell'adunanza  non  si  raggiunga  il  numero  dei  votanti
necessario per la validita' di essa, o il numero di  voti  favorevoli
occorrenti per la designazione del nuovo presidente,  l'assemblea  e'
riconvocata in altro giorno ed e'  valida  qualunque  sia  il  numero
degli intervenuti. 
 
  Qualora anche in seconda convocazione nessun  canditato  ottenga  i
due terzi dei voti favorevoli, chi presiede l'assemblea ne  riferisce
al Ministero dell'educazione nazionale.