(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 101)
                              Art. 101. 
 
  Il termine per comparire davanti al  Giudice  della  Colonia  o  di
giorni dieci se il luogo della citazione trovasi nel  territorio  del
Commissariato regionale dove ha sede il Giudice, e di giorni venti se
il  luogo  della  citazione  trovasi   in   territorio   di   diverso
Commissariato regionale.