(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 117)
                              Art. 117. 
 
  L'ordine di pagamento di cui all'art. 4 del Regio decreto precitato
e' notificato  d'ufficio,  entro  otto  giorni  dalla  sua  data,  al
debitore od ai debitori nella forma stabilita per l'atto di citazione
dal codice di procedura civile, e per gli indigeni, secondo le  forme
locali. 
 
  La notificazione da' diritto al debitore di  prendere  visione  dei
documenti depositati insieme con l'istanza. 
 
  Essa produce inoltre gli effetti della notificazione di un atto  di
citazione in conformita' delle leggi vigenti.