Art. 117. L'ordine di pagamento di cui all'art. 4 del Regio decreto precitato e' notificato d'ufficio, entro otto giorni dalla sua data, al debitore od ai debitori nella forma stabilita per l'atto di citazione dal codice di procedura civile, e per gli indigeni, secondo le forme locali. La notificazione da' diritto al debitore di prendere visione dei documenti depositati insieme con l'istanza. Essa produce inoltre gli effetti della notificazione di un atto di citazione in conformita' delle leggi vigenti.