(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 122)
                              Art. 122. 
 
  Le forme di procedura, in quanto riguarda la polizia delle udienze,
sono affidate al prudente arbitrio del giudice che le presiede.  Egli
ha poteri discrezionali e  puo'  assumere  come  testimone  qualsiasi
persona, anche se presente alla udienza.