(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 128)
                              Art. 128. 
 
  Il decreto e' notificato all'imputato ed, ove occorra, alla persona
civilmente obbligata per l'ammenda,  con  avvertenza  che,  se  entro
dieci giorni dalla notificazione, non sia  proposta  opposizione,  il
decreto diviene esecutivo. 
 
  L'opposizione  si  propone  verbalmente  o   per   iscritto   nella
cancelleria del Giudice della  Colonia  o  presso  la  cancelleria  o
l'ufficio che ha provveduto alla sua notifica. Proposta l'opposizione
il Giudice della Colonia o il  Commissario  fissa  l'udienza  per  il
dibattimento ordinando la citazione dell'imputato. 
 
  Se l'opponente non  si  presenta  e  non  giustifica  un  legittimo
impedimento, il Giudice della  Colonia  o  il  Commissario  pronuncia
sentenza con la quale ordina la esecuzione del decreto, pone a carico
del condannato le spese ulteriori e revoca i  benefici  eventualmente
concessi. Se l'opponente si presenta, il decreto e'  revocato  ed  il
Giudice della Colonia o il Commissario procede al giudizio ordinario. 
 
  Il decreto non pregiudica l'azione civile per il  risarcimento  dei
danni.