Art. 128. Il decreto e' notificato all'imputato ed, ove occorra, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, con avvertenza che, se entro dieci giorni dalla notificazione, non sia proposta opposizione, il decreto diviene esecutivo. L'opposizione si propone verbalmente o per iscritto nella cancelleria del Giudice della Colonia o presso la cancelleria o l'ufficio che ha provveduto alla sua notifica. Proposta l'opposizione il Giudice della Colonia o il Commissario fissa l'udienza per il dibattimento ordinando la citazione dell'imputato. Se l'opponente non si presenta e non giustifica un legittimo impedimento, il Giudice della Colonia o il Commissario pronuncia sentenza con la quale ordina la esecuzione del decreto, pone a carico del condannato le spese ulteriori e revoca i benefici eventualmente concessi. Se l'opponente si presenta, il decreto e' revocato ed il Giudice della Colonia o il Commissario procede al giudizio ordinario. Il decreto non pregiudica l'azione civile per il risarcimento dei danni.