(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 133)
                              Art. 133. 
 
  Le  condanne  a  pena  pecuniaria  irrecuperabile,  nel   caso   di
insolvibilita' del condannato, sono scontate con giornate  di  lavoro
per conto dell'Amministrazione, in ragione di due lire al  giorno  se
inflitte a sudditi coloniali ed assimilati, e di  lire  quindici,  se
inflitte a cittadini italiani e stranieri. 
 
  Spetta al Governatore di stabilire il genere di lavoro da prestarsi
dal condannato, avuto riguardo alle sue attitudini,  stato  fisico  e
condizioni sociali.