Art. 133. Le condanne a pena pecuniaria irrecuperabile, nel caso di insolvibilita' del condannato, sono scontate con giornate di lavoro per conto dell'Amministrazione, in ragione di due lire al giorno se inflitte a sudditi coloniali ed assimilati, e di lire quindici, se inflitte a cittadini italiani e stranieri. Spetta al Governatore di stabilire il genere di lavoro da prestarsi dal condannato, avuto riguardo alle sue attitudini, stato fisico e condizioni sociali.