Art. 154. Il notaio della Colonia ha sede in Asmara. E' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle Colonie, in seguito a pubblico concorso fra le perone che abbiano i requisiti di legge. In mancanza, assenza o impedimento del notaio della colonia, il Governatore ne affida, con suo decreto, le funzioni a uno dei cancellieri addetti agli uffici del Giudice della Colonia. Il cancelliere incaricato delle funzioni di notaio non presta cauzione e versa per intero, alle tesorerie coloniali i diritti riscossi, dedotti i diritti di scritturazione. L'ammontare di questi ultimi diritti, fino al massimo di L. 14.000, annue verra' ripartito nelle proporzioni stabilite con decreto governatoriale fra lui e gli altri funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria i quali hanno l'obbligo di coadiuvare nei servizi d'ordine dell'ufficio. I diritti di cui sopra sono soggetti alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.