(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 154)
                              Art. 154. 
 
  Il notaio della Colonia ha sede in Asmara. E' nominato con  decreto
Reale su proposta del Ministro delle Colonie, in seguito  a  pubblico
concorso fra le perone che abbiano i requisiti di legge. 
 
  In mancanza, assenza o impedimento del  notaio  della  colonia,  il
Governatore ne affida,  con  suo  decreto,  le  funzioni  a  uno  dei
cancellieri addetti agli uffici del Giudice della Colonia. 
 
  Il cancelliere incaricato  delle  funzioni  di  notaio  non  presta
cauzione e versa per  intero,  alle  tesorerie  coloniali  i  diritti
riscossi, dedotti i diritti di scritturazione. L'ammontare di  questi
ultimi diritti, fino al massimo di L. 14.000, annue verra'  ripartito
nelle proporzioni stabilite con decreto governatoriale fra lui e  gli
altri funzionari ed impiegati di cancelleria  e  segreteria  i  quali
hanno l'obbligo di coadiuvare nei servizi d'ordine dell'ufficio. 
 
  I diritti di cui sopra sono soggetti  alle  riduzioni  sancite  dai
Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14  aprile  1934,  n.
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