(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 161)
                              Art. 161. 
 
  Le udienze, escluse quelle dei capi indigeni, sono tenute in lingua
italiana. 
 
  Qualora taluno degli assessori, delle parti  e  dei  testimoni  non
conosca  la  lingua   italiana   e'   prescritto   l'intervento   del
l'interprete.