(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 29)
                              Art. 29. 
 
  Al  Rappresentante  del  Pubblico  Ministero  oltre   all'esercizio
dell'azione penale spettano anche le funzioni di  giudice  istruttore
per tutti i reati di  competenza  del  Tribunale  e  della  Corte  di
assise. Per gli atti d'istruttoria da eseguire  fuori  della  propria
sede esso puo' delegare i Commissari regionali e i Residenti.