Art. 29. Al Rappresentante del Pubblico Ministero oltre all'esercizio dell'azione penale spettano anche le funzioni di giudice istruttore per tutti i reati di competenza del Tribunale e della Corte di assise. Per gli atti d'istruttoria da eseguire fuori della propria sede esso puo' delegare i Commissari regionali e i Residenti.