(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 32)
                              Art. 32. 
 
  I Commissari Regionali quando abbiano anche funzioni di  Residenti,
ed i Residenti conoscono: 
 
  a) In materia civile: 
 
  1° in prima istanza, di tutte le cause tra sudditi coloniali  nelle
quali le parti siano di diversa religione, od appartengano a  diversi
paesi o tribu' o comunque  dipendono  da  diversi  capi;  nonche'  di
quelle cause che per ragioni di ordine pubblico ritengano di  avocare
alla loro cognizione; 
 
  2° in seconda istanza degli appelli proposti contro le sentenze del
capi indigeni; 
 
  b) In materia penale, di tutti i reati che non siano di  competenza
del tribunale di Commissariato o della Corte d'Assise  qualunque  sia
la religione delle parti.