Art. 32. I Commissari Regionali quando abbiano anche funzioni di Residenti, ed i Residenti conoscono: a) In materia civile: 1° in prima istanza, di tutte le cause tra sudditi coloniali nelle quali le parti siano di diversa religione, od appartengano a diversi paesi o tribu' o comunque dipendono da diversi capi; nonche' di quelle cause che per ragioni di ordine pubblico ritengano di avocare alla loro cognizione; 2° in seconda istanza degli appelli proposti contro le sentenze del capi indigeni; b) In materia penale, di tutti i reati che non siano di competenza del tribunale di Commissariato o della Corte d'Assise qualunque sia la religione delle parti.