Art. 39. La Corte d'assise conosce di tutti i delitti commessi da sudditi coloniali od assimilati che secondo le leggi del Regno sono di competenza della Corte d'assise, salvo le eccezioni di cui all'art 34 del presente ordinamento. Essa e' composta del Giudice della Colonia, che la presiede, di quattro assessori cittadini italiani e di quattro notabili indigeni. Gli assessori cittadini italiani hanno voto deliberativo, i notabili indigeni hanno voto consultivo. Sia agli assessori che ai notabili spettano le indennita' di trasferta di cui al successivo art. 64.