Art. 45. Contro le sentenze sia civili che penali dei residenti, e dei commissari e contro le sentenze dei Tribunali di commissariato puo' ricorrersi in revisione al Governatore per qualsiasi motivo di fatto o di diritto, entro giorni trenta da quello in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza della sentenza. Il ricorso e' presentato per iscritto alla Cancelleria della autorita' che ha pronunziato la sentenza o direttamente al Governatore. Puo' anche prodursi oralmente alla Cancelleria suddetta che deve redigerne processo verbale. La Cancelleria trasmette senza ritardo i ricorsi al Governatore.