(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 45)
                              Art. 45. 
 
  Contro le sentenze sia civili  che  penali  dei  residenti,  e  dei
commissari e contro le sentenze dei Tribunali di  commissariato  puo'
ricorrersi in revisione al Governatore per qualsiasi motivo di  fatto
o di diritto, entro giorni trenta da quello in cui  l'interessato  ha
avuto legale conoscenza della sentenza. 
 
  Il ricorso  e'  presentato  per  iscritto  alla  Cancelleria  della
autorita'  che  ha  pronunziato  la  sentenza   o   direttamente   al
Governatore. Puo' anche prodursi oralmente alla Cancelleria  suddetta
che deve redigerne processo verbale. 
 
  La Cancelleria trasmette senza ritardo i ricorsi al Governatore.