(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 53)
                              Art. 53. 
 
  Le controversie tra gruppi etnici e territoriali indigeni  circa  i
diritti di proprieta' e godimento collettivi e  circa  i  diritti  di
pascolo, coltivazione, uso di acque, tributi  e  simili,  nonche'  le
controversie tra sudditi coloniali  ed  assimilati  circa  diritti  a
titoli o gradi, sono decise in via amministrativa dal  Governatore  o
da funzionari da lui delegati.