Art. 53. Le controversie tra gruppi etnici e territoriali indigeni circa i diritti di proprieta' e godimento collettivi e circa i diritti di pascolo, coltivazione, uso di acque, tributi e simili, nonche' le controversie tra sudditi coloniali ed assimilati circa diritti a titoli o gradi, sono decise in via amministrativa dal Governatore o da funzionari da lui delegati.