(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 57)
                              Art. 57. 
 
  Il  Giudice  della  Colonia  ed  il  Rappresentante  del   Pubblico
Ministero sono nominati con decreto Reale su  proposta  del  Ministro
per le colonie di concerto con quello per la grazia e giustizia fra i
magistrati del Regno di grado sesto. In caso  di  promozione  possono
rimanere in Colonia tino alla scadenza del quadriennio. 
 
  Essi prestano giuramento, nella forma usata nel Regno,  innanzi  al
Governatore.