Art. 57. Il Giudice della Colonia ed il Rappresentante del Pubblico Ministero sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie di concerto con quello per la grazia e giustizia fra i magistrati del Regno di grado sesto. In caso di promozione possono rimanere in Colonia tino alla scadenza del quadriennio. Essi prestano giuramento, nella forma usata nel Regno, innanzi al Governatore.