(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 59)
                              Art. 59. 
 
  In caso di assenza o d'impedimento del  Giudice  della  Colonia  lo
sostituisce uno dei vice - giudici. 
 
  In caso di assenza o d'impedimento del Rappresentante del  Pubblico
Ministero e' chiamato a sostituirlo,  con  decreto  del  Governatore,
mancando o essendo impediti i vice-giudici, l'avvocato  militare,  ed
in mancanza anche di questi, altro funzionario  del  ruolo  direttivo
coloniale laureato in giurisprudenza.