Art. 59. In caso di assenza o d'impedimento del Giudice della Colonia lo sostituisce uno dei vice - giudici. In caso di assenza o d'impedimento del Rappresentante del Pubblico Ministero e' chiamato a sostituirlo, con decreto del Governatore, mancando o essendo impediti i vice-giudici, l'avvocato militare, ed in mancanza anche di questi, altro funzionario del ruolo direttivo coloniale laureato in giurisprudenza.