Art. 75. Presso ogni altra autorita' giudiziaria prevista dal presente ordinamento le funzioni di cancelliere, di ufficiale giudiziario e di interprete saranno esercitate da persone incaricate dall'autorita' che presiede al giudizio. Le persone incaricate delle funzioni suddette prestano il giuramento secondo la formula di cui all'articolo che precede. Potranno all'uopo essere adibiti anche indigeni in servizio dell'amministrazione, che abbiano le capacita' richieste, e le funzioni su enunciate potranno in caso di necessita' essere cumulate anche nella stessa persona. Essi presteranno giuramento nei modi di cui all'ultimo comma dell'art. 63. Agli incaricati delle funzioni di interprete che non fruiscano per altro titolo di assegno a carico dello Stato, spettera' una indennita' di L. 30 lorde per ogni giornata di prestazione.