(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 75)
                              Art. 75. 
 
  Presso ogni  altra  autorita'  giudiziaria  prevista  dal  presente
ordinamento le funzioni di cancelliere, di ufficiale giudiziario e di
interprete saranno esercitate da  persone  incaricate  dall'autorita'
che presiede al giudizio. 
 
  Le  persone  incaricate  delle  funzioni   suddette   prestano   il
giuramento secondo la formula di cui all'articolo che precede. 
 
  Potranno  all'uopo  essere  adibiti  anche  indigeni  in   servizio
dell'amministrazione,  che  abbiano  le  capacita'  richieste,  e  le
funzioni su enunciate potranno in caso di necessita' essere  cumulate
anche nella stessa persona. 
 
  Essi presteranno  giuramento  nei  modi  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 63. 
 
  Agli incaricati delle funzioni di interprete che non fruiscano  per
altro  titolo  di  assegno  a  carico  dello  Stato,  spettera'   una
indennita' di L. 30 lorde per ogni giornata di prestazione.