(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 78)
                              Art. 78. 
 
  Nonostante il disposto dell'articolo precedente, i magistrati  e  i
funzionari degli uffici giudiziari possono in  qualsiasi  tempo,  per
gravi motivi, essere richiamati in patria su  proposta  del  Ministro
delle colonie di concerto col Ministro per la giustizia.