(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 85)
                              Art. 85. 
 
  Il Giudice della Colonia e il Rappresentante del Pubblico Ministero
prestano giuramento dinanzi al Governatore. 
 
  I Vice-giudici, i funzionari di cancelleria e  segreteria  prestano
giuramento dinanzi al Giudice della Colonia.