(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 85)
Art. 85.
Il Giudice della Colonia e il Rappresentante del Pubblico Ministero
prestano giuramento dinanzi al Governatore.
I Vice-giudici, i funzionari di cancelleria e segreteria prestano
giuramento dinanzi al Giudice della Colonia.