(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 87)
                              Art. 87. 
 
  Nei  rapporti  tra   cittadini   italiani   e   sudditi   coloniali
l'applicazione del diritto consuetudinario  indigeno  o  del  diritto
musulmano e' obbligatoria solo quando il cittadino ne abbia convenuto
l'osservanza o abbia concluso un rapporto giuridico che  sia  proprio
del diritto degli indigeni secondo le forme del diritto medesimo. 
 
  In questo caso le parti possono con  ogni  mezzo  provare  di  aver
convenuto  l'osservanza  del  diritto   musulmano   o   del   diritto
consuetudinario indigeno.