(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 87)
Art. 87.
Nei rapporti tra cittadini italiani e sudditi coloniali
l'applicazione del diritto consuetudinario indigeno o del diritto
musulmano e' obbligatoria solo quando il cittadino ne abbia convenuto
l'osservanza o abbia concluso un rapporto giuridico che sia proprio
del diritto degli indigeni secondo le forme del diritto medesimo.
In questo caso le parti possono con ogni mezzo provare di aver
convenuto l'osservanza del diritto musulmano o del diritto
consuetudinario indigeno.