(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 88)
                              Art. 88. 
 
  I rapporti  giuridici  tra  i  sudditi  coloniali  dell'Eritrea  si
presumono conclusi  secondo  le  norme  del  diritto  consuetudinario
indigeno e del diritto musulmano, salvo la prova  del  contrario  con
ogni mezzo.