(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 93)
                              Art. 93. 
 
  Tutte le controversie nelle quali si faccia questione di un diritto
in materia civile, commerciale  od  amministrativa  tra  la  pubblica
amministrazione ed  i  privati,  cittadini  italiani  e  stranieri  e
sudditi coloniali ed assimilati,  sono  devolute  alla  giurisdizione
ordinaria, secondo le norme di competenza  per  valore  e  territorio
stabilite dal presente ordinamento.