(Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea-art. 94)
                              Art. 94. 
 
  Quando la contestazione concerne un diritto che ai pretende leso da
un atto dell'autorita' amministrativa, l'autorita'  giudiziaria  deve
limitarsi a conoscere degli effetti  dell'atto  stesso  in  relazione
all'oggetto dedotto in giudizio. 
 
  L'atto  amministrativo  non  puo'  essere  annullato,  revocato   o
modificato  se  non  mediante  ricorso  alle   competenti   autorita'
amministrative.