Art. 94. Quando la contestazione concerne un diritto che ai pretende leso da un atto dell'autorita' amministrativa, l'autorita' giudiziaria deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non puo' essere annullato, revocato o modificato se non mediante ricorso alle competenti autorita' amministrative.