Art. 2. 
 
  Per la costruzione delle chiese nell'Agro Pontino  sara'  stanziata
nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, a decorrere
dall'esercizio 1935-36 e per la durata  di  un  trentennio  la  somma
annua di L. 500.000, da destinarsi per L.  363.000  al  finanziamento
delle chiese ancora da costruire e per  le  restanti  L.  137.000  da
devolversi all'Erario dello Stato a titolo di  concorso  nelle  spese
relative alle chiese gia' costruite e in corso  di  costruzione  alla
data del presente decreto, per le quali verra'  provveduto  ai  sensi
del precedente articolo 1. 
  Nello  stesso  bilancio  del  Fondo  per  il  culto  sara'  inoltre
stanziato, per essere devoluto allo Stato a integrazione del concorso
fisso di L. 137.000 di cui al precedente comma, un fondo  commisurato
alla quarta parte degli avanzi che saranno accertati annualmente  con
i rendiconti consuntivi di ciascuno  degli  esercizi  finanziari  dal
1935-36 al 1964-65. 
  L'Amministrazione del Fondo per il culto  disporra'  il  versamento
delle quote fisse annuali del contributo in parola nel mese di luglio
di ogni anno e provvedera' perche' le quote variabili derivanti dagli
avanzi affluiscano alle Casse  erariali  entro  il  mese  di  gennaio
successivo alla compilazione del rendiconto consuntivo. 
  Per le chiese ancora da costruire l'Opera nazionale dei combattenti
presentera' all'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esame  e
l'approvazione, tanto i progetti ed i preventivi di spesa, quanto gli
stati di avanzamento dei lavori ed i  collaudi  finali,  in  base  ai
quali il Fondo per il culto  autorizzera'  i  relativi  pagamenti  in
conto  od  a  saldo,  mediante  liquidazione  di  una   quota   parte
dell'annualita' trentennale di L. 363.000.