Art. 4. 
 
  In speciali circostanze, quando si renda onore a persone od a fatti
di una determinata Nazione straniera, potranno le Autorita'  militari
prescrivere che sia, in via temporanea, fatto uso  delle  decorazioni
di quella determinata Nazione delle quali,  beninteso,  si  sia  gia'
ottenuta la autorizzazione Sovrana a fregiarsi.