Art. 2.
                  Disposizioni transitorie e finali
  2.1 Le condizioni economiche di cui al comma 1.1 sono sostituite di
diritto  da  quelle  determinate sulla base dei criteri stabiliti dal
provvedimento  dell'Autorita'  di  cui  al comma 1.3, lettera a) e si
applicano  nel caso previsto dallo stesso comma, fino all'adozione di
detto provvedimento.
  2.2 Resta  ferma  l'applicazione delle disposizioni contenute nella
deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000, nella
deliberazione   n.   184/01   e  nella  deliberazione  dell'Autorita'
11 dicembre  2001, n. 229/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  287  dell'11 dicembre 2001 e loro modifiche e
integrazioni.
  2.3  Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1 gennaio 2003.
    Milano, 12 dicembre 2002
                                                 Il presidente: Ranci