Art. 2. Disposizioni transitorie e finali 2.1 Le condizioni economiche di cui al comma 1.1 sono sostituite di diritto da quelle determinate sulla base dei criteri stabiliti dal provvedimento dell'Autorita' di cui al comma 1.3, lettera a) e si applicano nel caso previsto dallo stesso comma, fino all'adozione di detto provvedimento. 2.2 Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000, nella deliberazione n. 184/01 e nella deliberazione dell'Autorita' 11 dicembre 2001, n. 229/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2001 e loro modifiche e integrazioni. 2.3 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1 gennaio 2003. Milano, 12 dicembre 2002 Il presidente: Ranci