Vista  la direttiva n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973, concernente
il   ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  Membri  delle
Comunita'  Europee,  relativa  al  materiale  elettrico  destinato ad
essere impiegato entro certi limiti di tensione;
   Vista  la  Legge  18  ottobre  1977,  n  791,  di attuazione della
direttiva 73/23/CEE sopracitata;
   Visto l'articolo 3 della citata Legge che prevede la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
   della Repubblica Italiana delle norme nazionali che traspongono le
norme armonizzate europee;
   Vista  la  direttiva  93/68/CEE  in  materia  di  marcatura CE del
materiale  elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro taluni
limiti di tensione;
   Visto   il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n  626,  di
attuazione della direttiva 93/68/CEE;
   Visto  L'articolo  20  della legge 16 aprile 1987, n 183, relativo
agli adeguamenti tecnici dettati dalle direttive;
   Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1981 sul recepimento della
prima   lista  (10  gruppo)  di  norme  armonizzate,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 341 del 15 dicembre
1979;
   Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1981 sul recepimento della
prima   lista  (20  gruppo)  di  norme  armonizzate,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 agosto
1981;
   Visto  il decreto ministeriale 1 agosto 1981 sul recepimento delle
liste  degli  organismi,  dei  modelli  dei  marchi e dei certificati
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273
del 29 agosto 1981;
   Visto  il  decreto  ministeriale  25  ottobre 1981 sul recepimento
della  seconda  e  terza  lista  (10  gruppo)  di  norme armonizzate,
pubblicato  sul  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299
del 30 ottobre 1981;
   Visto  il decreto ministeriale 23 ottobre 1984 sul recepimento del
terzo   gruppo   dei  testi  italiani  della  prima  lista  di  norme
armonizzate  e  del secondo gruppo dei testi italiani della seconda e
terza   lista   di  norme  armonizzate,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 6 dicembre 1984;
   Visto  il decreto ministeriale 13 marzo 1987 sul recepimento della
lista   riassuntiva   delle   norme   armonizzate,   unitamente  alla
pubblicazione  di  ulteriori  testi italiani ditali norme, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
1987;
   Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1989 sul recepimento delle
liste  degli  organismi  e  dei  modelli  di  marchi  di conformita',
pubblicazione   della   lista   riassuntiva   di  norme  armonizzate,
pubblicato  sul  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 1989;
   Vista  la  terza  lista riassuntiva di norme armonizzate riportate
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee, n. C 210 del 15
agosto  1992,  unitamente  ad  un elenco di organismi e di modelli di
marchi  di conformita', recentemente aggiornato dall'elenco riportate
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  Europee n. C 214 del 18
agosto 1995;
   Visti   gli   aggiornamenti  delle  liste  di  norme  armonizzate,
riportate  nelle  Gazzette  Ufficiali delle Comunita' europee n. C 18
del  23  gennaio 1993, n. C 319 del 26 novembre 1993, n. C 169 del 22
giugno 1994, n. C 199 del 21luglio 1994;
   Visto  il  decreto 12 febbraio 1996, sulla lista di organismi e di
marchi di conformita', nonche' la lista riassuntiva, aggiornata al 18
agosto  1995,  di  norme  armonizzate,  adottate ai sensi dell'art. 3
della  legge  18 ottobre 1977, n. 791, concernente l'attuazione della
direttiva n. 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere
il  materiale  elettrico  destinato  ad essere utilizzato entro certi
limiti di tensione;
   Visto  il decreto 25 agosto 2002, elenco riepilogativo, aggiornato
dalla   Commissione  Europea  nel  mese  di  aprile  2000,  di  norme
armonizzate, adottate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 ottobre
1977,  n.  791,  concernente  l'attuazione  della direttiva 73/23/CEE
sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione;
   Visti gli ulteriori aggiornamenti della lista di norme armonizzate
riportata  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. C 57
del 04/03/2002;
   Considerata   la   necessita'  di  procedere  all'adeguamento  dei
riferimenti delle norme armonizzate attualmente applicabili;
   Considerata   l'opportunita'   per   la  piu'  ampia  divulgazione
possibile,  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana la lista aggiornata delle norme armonizzate;
   Considerata  la  necessita'  di pubblicare, fra le norme riportate
nell'ultimo  elenco riepilogativo, anche i testi delle norme tecniche
di maggiore interesse per gli utilizzatori ed i consumatori;
   Decreta:
                                Art.1
   Ai  sensi  dell'articolo  3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e'
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana
l'elenco riepilogativo delle norme nazionali che traspongono le norme
armonizzate europee sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti
di tensione.
   L'allegato  1, parte integrante del presente decreto, che contiene
l'elenco  dei  titoli  delle  norme armonizzate europee e delle norme
italiane corrispondenti, annulla e sostituisce l'elenco dell'allegato
i del Decreto del Ministero dell'Industria 12 febbraio 1996.