(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
Deliberazione  2  marzo  2000,  n.  47/00  (testo  coordinato  con le
   modifiche  apportate  dalle  deliberazioni  28 dicembre  2001,  n.
   334/01,  e  19  dicembre  2002, n. 221/02, in vigore dal 1 gennaio
   2003).
Direttiva  concernente la disciplina dei livelli specifici e generali
   di  qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita
   del  gas  ai  sensi  dell'art. 2, comma 12, lettere g) ed h) della
   legge 14 novembre 1995, n. 481.
                              Titolo I
                Definizioni ed ambito di applicazione
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1.1.  Ai  fini della presente direttiva, si applicano le seguenti
definizioni:
      a) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge n. 481/1995;
      b) "distribuzione"  e' l'attivita' di cui all'art. 4, commi 4.7
e  4.11,  della  deliberazione  dell'Autorita'  21 dicembre  2001, n.
311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
      c) "esercente" e' il soggetto che eroga il servizio di pubblica
utilita'  relativo ad una qualsiasi delle attivita' di distribuzione,
di  misura  e  di  vendita  del gas a mezzo di reti a media e a bassa
pressione, o anche relativo a piu' di una di queste;
      d) "cliente"  e',  ai fini della presente direttiva, il cliente
finale  del  mercato  vincolato o del mercato libero, allacciato alla
rete  di  distribuzione  e alimentato in bassa pressione; e' altresi'
ogni  altro  soggetto  che  richiede  all'esercente,  per  conto  del
suddetto  cliente finale, l'esecuzione di una prestazione relativa ai
servizi  di  distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di
reti  o  ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di
distribuzione, richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione
relativa  ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas
a mezzo di reti;
      e) "livello  specifico  di  qualita'" e' il livello di qualita'
riferito alla singola prestazione da garantire al cliente;
      f) "livello  generale  di  qualita'"  e' il livello di qualita'
riferito al complesso delle prestazioni;
      g) "terzi"  sono le persone fisiche o giuridiche terze rispetto
all'esercente,  escluse  le  imprese  che  operano  su  incarico o in
appalto per conto dell'esercente medesimo;
      h) "avviamento  del servizio nel comune" e' il periodo di tempo
compreso  tra la data di attivazione della fornitura del gas al primo
cliente  finale  servito  dall'esercente  nel comune considerato e il
31 dicembre  del secondo anno solare successivo a quello in cui viene
attivata la fornitura al primo cliente finale nel medesimo comune;
      i) "pressione" e' la pressione relativa del gas;
      j) "bassa pressione" (BP) e':
        (i) la pressione del gas non superiore a 0,04 bar (7a specie)
nel   caso  in  cui  il  gas  distribuito  sia  gas  naturale  o  gas
manifatturato;
        (ii) la  pressione  del  gas  non  superiore  a  0,07 bar (7a
specie)  nel  caso  in  cui  il  gas  distribuito sia gas di petrolio
liquefatti;
      k) "condotta"  e'  l'insieme  di  tubazioni, curve, raccordi ed
accessori uniti tra di loro per la distribuzione del gas;
      l) "organo  di presa" e' la parte di impianto di derivazione di
utenza   con  cui  si  realizza  il  collegamento  dell'allacciamento
interrato alla condotta stradale ed il prelievo del gas;
      m) "impianto  di  derivazione  di utenza o allacciamento" e' il
complesso   di   tubazioni  con  dispositivi  ed  elementi  accessori
costituenti  le  installazioni necessarie a fornire il gas al cliente
finale;  esso  ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende
fino  al gruppo di misura (escluso); in assenza del gruppo di misura,
l'impianto   di   derivazione   di   utenza   finisce  all'organo  di
intercettazione  terminale  (incluso)  della derivazione stessa; esso
comprende l'eventuale gruppo di riduzione;
      n) "allacciamento   interrato"  e'  la  parte  di  impianto  di
derivazione di utenza o di impianto di allacciamento, prevalentemente
interrata,  compresa  tra l'organo di presa e l'uscita dal terreno in
corrispondenza del fabbricato da servire;
      o) "gruppo di riduzione" e' il complesso (assiemato) costituito
da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da
raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione
del  gas canalizzato da un valore di entrata variabile a un valore di
uscita predeterminato fisso o variabile;
      p) "gruppo   di   misura"   e'   la   parte   dell'impianto  di
alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per
la  misura  del  gas  e  per il collegamento all'impianto interno del
cliente finale; il gruppo di misura comprende un eventuale correttore
dei volumi misurati;
      q) "punto di consegna" e' il punto di confine tra l'impianto di
proprieta'  dell'esercente  o  gestito dall'esercente e l'impianto di
proprieta' o gestito dal cliente finale;
      r) "esecuzione di lavori semplici" e':
        (i)  per  i  clienti  finali  allacciati  alla  rete di bassa
pressione, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte,
su  richiesta del cliente, dell'allacciamento in bassa pressione, che
non  necessiti dell'installazione di un gruppo di riduzione e che sia
di  proprieta'  dell'esercente  o  gestito  da  esso, eseguita con un
intervento  limitato  all'allacciamento  medesimo ed eventualmente al
gruppo di misura;
        (ii)  per  i  clienti  finali  allacciati  alla rete di media
pressione  ed alimentati in bassa pressione e per i quali e' prevista
l'installazione di un gruppo di misura fino alla classe G 6 compresa,
la  realizzazione,  modifica  o  sostituzione  a  regola  d'arte,  su
richiesta  del  cliente,  dell'allacciamento,  che  sia di proprieta'
dell'esercente o gestito da esso, eseguita con un intervento limitato
all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;
      s) "esecuzione   di  lavori  complessi"  e'  la  realizzazione,
modifica  o  sostituzione  a regola d'arte, su richiesta del cliente,
dell'allacciamento  e/o  di  condotte  di proprieta' dell'esercente o
gestiti  da esso, in tutti i casi non riconducibili all'esecuzione di
lavori semplici;
      t) "completamento  del lavoro richiesto" e' la realizzazione, a
regola   d'arte,   del   lavoro   richiesto   dal  cliente,  comprese
l'installazione  del gruppo di misura e l'attivazione della fornitura
ove richiesta contestualmente;
      u) "atti  autorizzativi"  sono le concessioni, autorizzazioni o
servitu'  il  cui  ottenimento  e'  necessario per l'esecuzione della
prestazione   da   parte   dell'esercente,  escluse  le  concessioni,
autorizzazioni o servitu' la cui richiesta spetta al cliente;
      v) "tempo  per  l'ottenimento  degli  atti autorizzativi" e' il
tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per
ultima  e la data di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo,
quale essa risulta dal protocollo dell'esercente;
      w) "attivazione  della fornitura" e' l'avvio dell'alimentazione
del  punto  di  consegna,  a  seguito  o  di  un  nuovo  contratto di
fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro
ad  una  fornitura  preesistente  disattivata,  attraverso interventi
limitati  al  gruppo  di  misura, inclusa l'eventuale installazione o
sostituzione del gruppo di misura medesimo;
      x) "disattivazione della fornitura su richiesta del cliente" e'
la  sospensione  dell'alimentazione  del  punto di consegna a seguito
della  disdetta  del contratto da parte del cliente con sigillatura o
rimozione del gruppo di misura;
      y) "riattivazione  della fornitura in seguito a sospensione per
morosita'"  e' il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna
che  pone  fine,  a  fronte del pagamento da parte del cliente finale
moroso   delle   somme   dovute,  alla  sospensione  della  fornitura
effettuata  dall'esercente  nel rispetto delle procedure di preavviso
previste  dalla  normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorita'
in  particolare,  dalle  clausole  contrattuali  e dal regolamento di
servizio  predisposto  dall'esercente ai sensi dell'art. 2, comma 37,
della legge n. 481/1995;
      z) "verifica  del  gruppo  di  misura"  e'  l'accertamento  del
corretto  funzionamento del gruppo di misura con riferimento a quanto
previsto dalla normativa tecnica vigente;
      aa) "verifica  della  pressione di fornitura" e' l'accertamento
del  livello  di  pressione  nel  punto di consegna con riferimento a
quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;
      bb) "reclamo  scritto" e' ogni comunicazione scritta presentata
presso   uno   sportello,   ufficio   periferico   o   sede  centrale
dell'esercente con la quale il cliente esprime lamentele circa la non
coerenza  del  servizio  ottenuto con le sue aspettative in merito ad
uno   o   piu'   requisiti   definiti   da   leggi   o  provvedimenti
amministrativi,   dal   contratto   di  fornitura  sottoscritto,  dal
regolamento  di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai
rapporti tra esercente e cliente;
      cc) "richiesta  di  informazioni scritta" e' ogni comunicazione
scritta,  presentata  presso uno sportello, ufficio periferico o sede
centrale   dell'esercente,  con  la  quale  il  cliente  formula  una
richiesta  di  informazioni  in  merito  al  servizio ottenuto o alle
caratteristiche del gas fornito;
      dd) "lettura"  e'  la  rilevazione  da parte dell'esercente dei
dati  espressi  dal  totalizzatore  numerico  del gruppo di misura, o
dall'eventuale   correttore   dei   volumi   misurati,   al  fine  di
quantificare a consuntivo i consumi del cliente finale;
      ee) "autolettura" e' la rilevazione da parte del cliente finale
e  la  conseguente  comunicazione all'esercente dei dati espressi dal
totalizzatore   numerico  del  gruppo  di  misura,  o  dell'eventuale
correttore dei volumi misurati;
      ff)  "data di ricevimento della richiesta" e':
        (i) per   le   richieste  scritte,  la  data  risultante  dal
protocollo dell'esercente;
        (ii) per   le   richieste   avanzate  per  via  telefonica  o
telematica,  la  data  di  inserimento  della  richiesta  nel sistema
informativo dell'esercente;
        (iii) per  le  richieste  presentate presso sportelli, uffici
periferici  o  sede  centrale  dell'esercente,  la  data riportata su
appositi   moduli  predisposti  dall'esercente,  ovvero  la  data  di
inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;
      gg) "data   di  comunicazione  di  ultimazione  dei  lavori  da
realizzarsi a cura del cliente" e':
        (i) per  le  comunicazioni  scritte,  la  data risultante dal
protocollo dell'esercente;
        (ii) per  le  comunicazioni  trasmesse  per  via telefonica o
telematica,  la  data  di inserimento della comunicazione nel sistema
informativo dell'esercente;
        (iii) per   le  comunicazioni  presentate  presso  sportelli,
uffici  periferici sede centrale dell'esercente, la data riportata su
appositi   moduli   predisposti  dall'esercente  ovvero  la  data  di
inserimento    della    comunicazione    nel    sistema   informativo
dell'esercente;
      hh) "conferma  della  richiesta  della  verifica  del gruppo di
misura  e  l'accettazione  da  parte del cliente degli oneri previsti
dall'esercente  per il caso in cui sia accertato che il funzionamento
del gruppo di misura e' conforme alla normativa tecnica vigente;
      ii) "conferma della richiesta della verifica della pressione di
fornitura"  e'  l'accettazione  da  parte  del  cliente  degli  oneri
previsti  dall'esercente  per  il  caso  in  cui sia accertato che il
valore  della  pressione  di  fornitura  e'  conforme  alla normativa
tecnica vigente;
      jj) "data  di  ricevimento  della  conferma  della richiesta di
verifica" e':
        (i) per   le   conferme   scritte,  la  data  risultante  dal
protocollo dell'esercente;
        (ii) per   le   conferme   trasmesse  per  via  telefonica  o
telematica,  la  data  di inserimento della comunicazione nel sistema
informativo dell'esercente;
        (iii) per  le  conferme  presentate  presso sportelli, uffici
periferici  o  sede  centrale  dell'esercente,  la  data riportata su
appositi moduli predisposti dall'esercente;
      kk) "data   di  comunicazione"  e'  la  data  di  invio,  quale
risultante  dal  protocollo  dell'esercente o dalla ricevuta del fax,
del documento relativo alle prestazioni di cui ai successivi articoli
4,  5,  11,  12  e  13  della  presente  direttiva, ovvero la data di
comunicazione   al   cliente,   inserita   nel   sistema  informativo
dell'esercente, dell'avvenuta predisposizione del medesimo documento;
      ll) "tipologia  di  utenza"  e'  la tipologia di utenza in base
alla  classe  del gruppo di misura installato; ai fini della presente
direttiva sono previste tre tipologie:
        (i) clienti  finali  per  i quali sia installato un gruppo di
misura fino alla classe G 6 compresa;
        (ii) clienti  finali  per i quali sia installato un gruppo di
misura dalla classe G 10 compresa e fino alla classe G 25 compresa;
        (iii) clienti  finali per i quali sia installato un gruppo di
misura non inferiore alla classe G 40 compresa;
      mm) "appuntamento  personalizzato" e' l'appuntamento fissato su
richiesta   del   cliente   in  data  successiva  a  quella  proposta
dall'esercente;
      nn) "misura" e' l'attivita' di cui all'art. 4, commi 4.8 e 4.9,
della deliberazione n. 311/01;
      oo) "vendita"  e'  l'attivita'  di  cui  all'art. 4, comma 4.10
della deliberazione n. 311/01;
      pp)   "cliente  finale"  e' il consumatore che acquista gas per
uso proprio.
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    2.1.  La  presente direttiva impone a tutti gli esercenti, con le
decorrenze  definite  dal  successivo  art.  33,  livelli specifici e
generali  di  qualita'  commerciale  del  servizio  erogato a tutti i
clienti, prevedendo per il cliente l'indennizzo automatico in caso di
mancato  rispetto  dei  livelli  specifici  di  qualita' per le cause
definite  dall'art.  23,  comma 23.1,  lettera  c).  L'esercente puo'
definire  e  proporre  in modo non discriminatorio a tutti i clienti,
ovvero  a particolari tipologie di clienti finali, standard specifici
e  generali  di  qualita'  e indennizzi automatici, diversi da quelli
indicati   nella   presente  direttiva,  con  le  modalita'  previste
dall'art. 32.
                              Titolo II
           Indicatori di qualita' commerciale del servizio
                               Art. 3.
  Individuazione di indicatori di qualita' commerciale del servizio
    3.1.  Nella  definizione  dei  livelli  specifici di qualita' del
servizio  relativi  ai  fattori  commerciali,  si  fa  riferimento ai
seguenti indicatori:
      tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici;
      tempo di esecuzione di lavori semplici;
      tempo di attivazione della fornitura;
      tempo  di  disattivazione  della  fornitura  su  richiesta  del
cliente;
      tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione
per morosita';
      fascia di puntualita' per gli appuntamenti con i clienti.
    3.2.  Nella  definizione  dei  livelli  generali  di qualita' del
servizio  relativi  ai  fattori  commerciali,  si  fa  riferimento ai
seguenti indicatori:
      tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi;
      tempo di esecuzione di lavori complessi;
      tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione;
      tempo  per  l'effettuazione della verifica del gruppo di misura
su richiesta del cliente;
      tempo  per  l'effettuazione  della  verifica della pressione di
fornitura su richiesta del cliente;
      tempo di risposta motivata dell'esercente a reclami scritti o a
richieste di informazione scritte;
      tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento;
      grado di rispetto degli appuntamenti con i clienti;
      numero annuo di letture e autoletture per cliente finale.
                               Art. 4.
    Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici
    4.1.  Il  tempo  di  preventivazione  per  l'esecuzione di lavori
semplici  e'  il  tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente
tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di
preventivo e la data di comunicazione del preventivo al cliente.
    4.2.  Il  preventivo  per  l'esecuzione  di lavori semplici viene
predisposto dall'esercente e comunicato al cliente per ogni richiesta
di  lavori  semplici, con esclusione dei casi previsti dal successivo
cornma 4.4, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto
dall'esercente. Il preventivo contiene:
      a) l'indicazione  dei  corrispettivi  previsti per l'esecuzione
del   lavoro   richiesto   fino   all'attivazione   della  fornitura,
quest'ultima  valorizzata  separatamente,  ove richiesta; nel caso in
cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non
forfettario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di
costo,  ed  in  particolare  quelle relative alla manodopera e/o alle
prestazioni  di  terzi,  ai  materiali,  alle  forniture e alle spese
generali;
      b) l'indicazione  degli elementi necessari per l'esecuzione del
lavoro  richiesto,  compresi i lavori che eventualmente devono essere
realizzati  a  cura  del  cliente  e le concessioni, autorizzazioni o
servitu'  che  eventualmente  lo  stesso  cliente deve richiedere per
consentire  l'esecuzione  del  lavoro,  con  adeguata  documentazione
tecnica;
      c) l'indicazione   della   documentazione   che,   in  caso  di
accettazione   del   preventivo,   il  cliente  deve  presentare  per
l'attivazione della fornitura, ove richiesta;
      d) la  stima  dei  tempi  previsti per l'ottenimento degli atti
autorizzativi  che  sono eventualmente necessari per l'esecuzione del
lavoro richiesto;
      e) l'indicazione   del   tempo   massimo  di  esecuzione  della
prestazione  richiesta, se tale prestazione e' soggetta ad un livello
specifico  di  qualita'  definito  dalla  presente direttiva, nonche'
l'indicazione    dell'entita'   dell'indennizzo   automatico   dovuto
dall'esercente al cliente in caso di mancato rispetto di tale livello
specifico;
      f) lo  schema  del  contratto  di  fornitura  che  puo'  essere
eventualmente sottoscritto dal cliente finale.
    4.3.   Il   preventivo   per   l'esecuzione  di  lavori  semplici
costituisce un'offerta irrevocabile con validita' non inferiore a tre
mesi.  Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo
puo'  essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti del
cliente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.
    4.4.  L'esercente  non  e' tenuto a predisporre e a comunicare al
cliente il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici nel caso in
cui  il  punto  di  consegna non sia ubicato su strade, vie, piazze o
altro luogo di passaggio, dove gia' esistono le condotte.
                               Art. 5.
    Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi
    5.1.  Il  tempo  di  preventivazione  per  l'esecuzione di lavori
complessi  e'  il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente
tra  la data di ricevimento, da parte dell'esercente, della richiesta
di preventivo e la data di comunicazione del preventivo al cliente.
    5.2.  Il  preventivo  per  l'esecuzione di lavori complessi viene
predisposto dall'esercente e comunicato al cliente per ogni richiesta
di  lavori complessi, con esclusione dei casi previsti dal successivo
comma 5.5, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto.
Tale preventivo contiene quanto previsto dal precedente art. 4, comma
4.2.
    5.3.   Il   preventivo   per  l'esecuzione  di  lavori  complessi
costituisce un'offerta irrevocabile con validita' non inferiore a sei
mesi.  Nessun  corrispettivo  che  non  sia  stato  indicato in detto
preventivo  puo'  essere  successivamente  preteso dall'esercente nei
confronti  del  cliente  per  l'esecuzione  dei  lavori  oggetto  del
preventivo medesimo.
    5.4. Qualora entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi
l'esercente  non  comunichi al cliente il preventivo per l'esecuzione
di  lavori  complessi,  l'esercente  medesimo  invia  al  cliente una
comunicazione  da  cui  risultino  il nominativo ed il recapito della
persona  responsabile  della predisposizione del preventivo per conto
dell'esercente,  nonche'  i tempi previsti per la predisposizione del
preventivo medesimo.
    5.5.  L'esercente  non  e' tenuto a predisporre e a comunicare al
cliente  il  preventivo per l'esecuzione di lavori complessi nel caso
in  cui il punto di consegna non sia ubicato su strade, vie, piazze o
altro luogo di passaggio, dove gia' esistono le condotte.
                               Art. 6.
               Tempo di esecuzione di lavori semplici
    6.1.  Il  tempo  di  esecuzione  di  lavori semplici e' il tempo,
misurato   in   giorni  lavorativi,  intercorrente  tra  la  data  di
perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo da
parte del cliente e la data di completamento del lavoro richiesto.
                               Art. 7.
               Tempo di esecuzione di lavori complessi
    7.1.  Il  tempo  di  esecuzione  di lavori complessi e' il tempo,
misurato   in   giorni  lavorativi,  intercorrente  tra  la  data  di
perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo da
parte del cliente e la data di completamento del lavoro richiesto.
    7.2. Qualora entro il tempo massimo di sessanta giorni lavorativi
l'esercente  non  completi  il lavoro richiesto, l'esercente medesimo
invia  al cliente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed
il  recapito  della persona responsabile per conto dell'esercente per
la  richiesta  di  esecuzione  di  lavori  complessi, nonche' i tempi
previsti per il completamento del lavoro medesimo.
                               Art. 8.
                Tempo di attivazione della fornitura
    8.1.  Il  tempo  di  attivazione  della  fornitura  e'  il tempo,
misurato   in   giorni  lavorativi,  intercorrente  tra  la  data  di
sottoscrizione  del  contratto di fornitura, previa presentazione, da
parte  del  cliente,  di  tutti  gli  atti e documenti necessari alla
stipula del contratto, e la data di attivazione della fornitura.
    8.2.  La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non
si  effettua  nel  caso  in  cui la fornitura sia stata riattivata in
seguito  a sospensione per morosita' del cliente finale e nel caso in
cui  siano  intervenute variazioni nella titolarita' del contratto di
fornitura che non richiedono intervento di attivazione, quali volture
o subentri immediati.
                               Art. 9.
  Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente
    9.1.  Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del
cliente e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra
la  data  di richiesta di disattivazione della fornitura e la data di
disattivazione della fornitura stessa.
    9.2.  La  rilevazione del tempo di disattivazione della fornitura
su  richiesta  del  cliente  si  effettua per tutti gli interventi di
disattivazione  della  fornitura  su  richiesta del cliente, compresi
quelli  che  comportano  la  rimozione  del  gruppo  di  misura. Tale
rilevazione  non  si  effettua  per  le  richieste  di disattivazione
presentate   contestualmente  alle  richieste  di  riattivazione  per
variazioni  nella  titolarita'  del  contratto  di  fornitura che non
richiedono  intervento  di  disattivazione,  quali volture o subentri
immediati.
                              Art. 10.
               Tempo di riattivazione della fornitura
               in seguito a sospensione per morosita'
    10.1  Il  tempo  di  riattivazione  della  fornitura in seguito a
sospensione  per  morosita'  e' il tempo, misurato in giorni feriali,
intercorrente  tra  la  data di pagamento da parte del cliente presso
l'esercente  delle somme dovute, ovvero di comunicazione da parte del
cliente,  mediante  idonea  documentazione,  dell'avvenuto  pagamento
delle  somme  medesime,  e  la data di riattivazione della fornitura.
L'esercente,  prima  di procedere alla riattivazione della fornitura,
puo' richiedere al cliente l'esibizione del documento in originale da
cui risulti l'avvenuto pagamento delle somme dovute.
                              Art. 11.
     Tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione
    11.1   Il   tempo   di  risposta  a  richieste  di  rettifica  di
fatturazione   e'   il   tempo,   misurato   in   giorni  lavorativi,
intercorrente  tra  la data della richiesta di rettifica e la data di
comunicazione  al  cliente  dell'esito  delle  verifiche  al riguardo
effettuate  dall'esercente, ovvero di invio al cliente della bolletta
recante  la  rettifica di fatturazione. L'esercente, su richiesta del
cliente,  fornisce il calcolo dettagliato effettuato per la rettifica
di fatturazione.
    11.2  Nel  caso  in  cui,  in  seguito alle verifiche effettuate,
l'esercente    comunichi   al   cliente   l'avvenuta   rettifica   di
fatturazione,   anche   in   misura   diversa  da  quella  richiesta,
l'accredito  della  somma  non dovuta viene effettuato entro sessanta
giorni  solari  dalla  data di comunicazione al cliente del documento
recante l'esito delle verifiche.
                              Art. 12.
         Tempo per l'effettuazione della verfica del gruppo
                 di misura su richiesta del cliente
    12.1  Il  tempo  per l'effettuazione della verifica del gruppo di
misura  su  richiesta  del  cliente  e'  il tempo, misurato in giorni
lavorativi,  intercorrente  tra la data di ricevimento della conferma
della  richiesta  di  verifica  del  gruppo  di  misura  e la data di
comunicazione al cliente dell'esito della verifica.
    12.2  Nei  casi in cui, ai fini dell'effettuazione della verifica
del  gruppo  di  misura,  sia  necessario l'invio dello stesso presso
laboratori    qualificati,   l'esercente   invia   al   cliente   una
comunicazione,   entro   dieci   giorni   lavorativi  dalla  data  di
ricevimento  della conferma della richiesta di verifica del gruppo di
misura,  da  cui risultino il nominativo ed il recapito della persona
responsabile  della  verifica  per  conto  dell'esercente  ed i tempi
previsti per la sua effettuazione.
    12.3  L'esercente  registra, nel rispetto di quanto stabilito dal
successivo  art.  27,  l'esito  delle verifiche del gruppo di misura.
Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di errori superiori
ai  limiti  di  errore  ammissibili  fissati  dalla normativa tecnica
vigente,   l'esercente   registra   il   tempo,  espresso  in  giorni
lavorativi, entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo
di misura.
                              Art. 13.
              Tempo per l'effettuazione della verifica
        della pressione di fornitura su richiesta del cliente
    13.1  Il tempo per l'effettuazione della verifica della pressione
di fornitura su richiesta del cliente e' il tempo, misurato in giorni
lavorativi,  intercorrente  tra la data di ricevimento della conferma
della richiesta di verifica della pressione di fornitura e la data di
comunicazione al cliente dell'esito della verifica.
    13.2  Nei  casi in cui, ai fini della verifica della pressione di
fornitura,   sia   necessaria   l'installazione   di   apparecchi  di
registrazione,  l'esercente invia al cliente una comunicazione, entro
dieci  giorni  lavorativi  dalla  data  di ricevimento della conferma
della  richiesta  di  verifica  della  pressione di fornitura, da cui
risultino  il  nominativo  ed  il recapito della persona responsabile
della verifica per conto dell'esercente, nonche' i tempi previsti per
l'effettuazione della verifica stessa.
    13.3  L'esercente  registra, nel rispetto di quanto stabilito dal
successivo  art.  27,  l'esito  delle  verifiche  della  pressione di
fornitura.  Qualora  tali  verifiche  conducano  all'accertamento  di
valori di pressione di fornitura non compresi nel campo di variazione
fissato  dalla  normativa  tecnica  vigente,  l'esercente e' tenuto a
registrare  il  tempo,  espresso in giorni lavorativi, entro cui sono
stati  realizzati  gli  interventi  per  ripristinare valori corretti
della pressione di fornitura.
                              Art. 14.
              Tempo di risposta motivata dell'esercente
       a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte
    14.1  Il  tempo  di  risposta  motivata  a  reclami  scritti  o a
richieste  di  informazioni  scritte  e' il tempo, misurato in giorni
lavorativi,  intercorrente  tra  la data di ricevimento del reclamo o
della  richiesta  di  informazioni  e la data di invio della risposta
motivata  dell'esercente  al cliente, quale risultante dal protocollo
dell'esercente  o  dalla  ricevuta  del  fax  o  di  altro  strumento
telematico.
    14.2  La  risposta  motivata  contiene  il riferimento al reclamo
scritto   o   alla   richiesta   di   informazioni  scritta,  nonche'
l'indicazione  del nominativo e del recapito della persona incaricata
dall'esercente  per  fornire  al  cliente,  ove necessario, eventuali
ulteriori  chiarimenti.  Nel  caso  di  reclami  scritti, la risposta
motivata  contiene  l'indicazione  delle  cause  di  non coerenza del
servizio  per  le  quali  e'  stato presentato il reclamo, nonche' la
descrizione   delle  eventuali  azioni  correttive  poste  in  essere
dall'esercente.
    14.3  In  occasione  della  presentazione di reclami scritti o di
richieste  di  informazioni  scritte,  il  cliente puo' richiedere di
accedere,  limitatamente ai dati che lo riguardano, alle informazioni
e ai dati di cui al successivo art. 27, comma 27.1.
                              Art. 15.
     Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento
    15.1  Il  tempo  di  arrivo  sul  luogo  di  chiamata  per pronto
intervento  e'  il  tempo,  misurato  in  minuti,  intercorrente  tra
l'inizio  della  chiamata telefonica per pronto intervento e l'arrivo
sul  luogo di chiamata del personale incaricato dall'esercente per il
pronto intervento.
    15.2 La rilevazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per
pronto  intervento si effettua solo per le segnalazioni relative alle
seguenti situazioni:
      a) dispersione  di gas da rete di distribuzione, da impianti di
derivazione di utenza, da gruppi di misura;
      b) interruzione della fornitura di gas;
      c) irregolarita' della fornitura di gas;
      d) danneggiamento  della  rete di distribuzione, degli impianti
di derivazione di utenza e dei gruppi di misura.
    15.3  L'esercente  fornisce  ai clienti finali per le chiamate di
pronto intervento uno o piu' recapiti telefonici, attivi ventiquattro
ore su ventiquattro, per tutto l'anno, adeguatamente pubblicizzati ed
indicati  con  evidenza  in bolletta in conformita' a quanto previsto
dai    provvedimenti   dell'Autorita'   ed   in   particolare   dalla
deliberazione  14 aprile  1999,  n.  42/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  110  del  13 maggio  1999 e sue
modifiche ed integrazioni.
    15.4   L'esercente  deve  disporre  di  adeguate  risorse  umane,
materiali  e  tecnologiche  per  fronteggiare  con  tempestivita'  le
richieste di pronto intervento.
                              Art. 16.
      Fascia di puntualita' per gli appuntamenti con il cliente
    16.1 La fascia di puntualita' per gli appuntamenti con il cliente
e'   il   periodo   di   tempo,  misurato  in  ore,  entro  il  quale
l'appuntamento  puo'  essere concordato con il cliente per effettuare
un   sopralluogo  o  un  intervento  ai  fini  dell'esecuzione  delle
prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita'.
    16.2  Al  momento  di  concordare un appuntamento con il cliente,
l'esercente e' tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della
fascia  di  puntualita'  per  l'appuntamento  concordato nel rispetto
della  fascia  massima  di  puntualita' di cui al successivo art. 21,
comma 21.1, presentandosi nel luogo e nel periodo di tempo concordati
con il cliente.
    16.3  Il  cliente  assicura  la propria disponibilita' a ricevere
l'esercente  per  tutta  la  fascia  di  puntualita'  concordata  con
l'esercente medesimo.
                              Art. 17.
                     Appuntamenti personalizzati
    17.1  L'esercente  e'  tenuto  a  fissare,  qualora il cliente lo
richieda,   un   appuntamento   personalizzato   per  l'effettuazione
dell'intervento  di esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti
articoli 6, 8, 9 e 10.
    17.2  Al momento di fissare un appuntamento personalizzato di cui
al comma precedente, l'esercente comunica al cliente interessato che,
in  caso  di  mancato  rispetto  di  tale  appuntamento, e' dovuto un
indennizzo  automatico  per  mancata  puntualita'  in sostituzione di
quello  dovuto  per mancata tempestivita' in caso di mancato rispetto
del  tempo  massimo  di  esecuzione  della prestazione richiesta come
definito dal successivo art. 21, comma 21.1.
                              Art. 18.
         Grado di rispetto degli appuntamenti con i clienti
    18.1 Il grado di rispetto degli appuntamenti con il cliente e' la
percentuale  di appuntamenti per i quali l'esercente ha rispettato la
fascia di puntualita' concordata con il cliente.
    18.2  Il  grado  di rispetto degli appuntamenti con il cliente si
applica solo ai sopralluoghi effettuati ai fini dell'esecuzione della
prestazione di cui al precedente art. 4.
                              Art. 19.
          Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni
         soggette a livelli specifici e generali di qualita'
    19.1  Il  tempo  per  l'esecuzione  delle  prestazioni soggette a
livelli  specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari
per  l'effettuazione  di eventuali sopralluoghi che non richiedono la
presenza del cliente.
    19.2  Il  tempo  per  l'esecuzione  delle  prestazioni soggette a
livelli  specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari
per  l'effettuazione  di  eventuali  sopralluoghi  che  richiedono la
presenza  del  cliente  e  per i quali il cliente non ha richiesto un
appuntamento personalizzato.
    19.3  Nel  caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni
soggette  a  livelli specifici e generali di qualita', sia necessaria
l'effettuazione  di  un  sopralluogo  che  richiede  la  presenza del
cliente, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre:
      a) dalla  data  fissata  per  l'effettuazione  del sopralluogo,
qualora l'appuntamento sia personalizzato;
      b) dalla   nuova   data   concordata  per  l'effettuazione  del
sopralluogo,  qualora  il  sopralluogo  medesimo non venga effettuato
nella data concordata con il cliente per una delle cause indicate dal
successivo  art.  23, lettere a) e b), e si sia dovuto concordare una
nuova data per l'effettuazione del sopralluogo.
    19.4 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui ai
precedenti  articoli  6, 7 e 8 sono necessari lavori da realizzarsi a
cura  del cliente e lo stesso deve richiedere atti quali concessioni,
autorizzazioni  o  servitu'  e  tali  lavori e atti siano stati tutti
indicati nel preventivo di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il tempo
per  l'effettuazione  di  dette  prestazioni  decorre  dalla  data di
comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.
    19.5  Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette
a  livelli  specifici  e  generali  di  qualita' siano necessari atti
autorizzativi,  il  tempo  per  l'esecuzione di dette prestazioni non
comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti.
    19.6  Nel  caso  in  cui  il  cliente  richieda  un  appuntamento
personalizzato  di cui al precedente art. 17, comma 17.1, il tempo di
esecuzione della prestazione non deve essere computato.
    19.7  Nei casi di cui al precedente art. 12, comma 12.2, il tempo
per  l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta
del cliente non comprende il tempo intercorrente tra la data di invio
del  gruppo  di  misura  al  laboratorio  qualificato  e  la  data di
restituzione del gruppo di misura da parte del laboratorio stesso.
                              Art. 20.
      Numero annuo di letture e autoletture per cliente finale
    20.1  Il numero annuo di letture e autoletture per cliente finale
e',  per  ogni singolo cliente finale, la somma del numero di letture
effettuate in un anno, comprese le autoletture comunicate dal cliente
finale stesso.
                             Titolo III
              Livelli specifici e generali di qualita'
                      commerciale del servizio
                              Art. 21.
       Livelli specifici di qualita' commerciale del servizio
    21.1  I  livelli  specifici  di qualita' commerciale del servizio
sono definiti nella tabella 1.
                                                            Tabella 1
                    LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA'

=====================================================================
                      |  Clienti finali con  |  Clienti finali con
                      |gruppo di misura fino |gruppo di misura dalla
                      |   alla classe G 25   |      classe G 40
=====================================================================
Tempo massimo di      |                      |
preventivazione per   |                      |
l'esecuzione di lavori|                      |
semplici di cui       |                      |
all'art. 4            | 15 giorni lavorativi | 20 giorni lavorativi
---------------------------------------------------------------------
Tempo massimo di      |                      |
esecuzione di lavori  |                      |
semplici di cui       |                      |
all'art. 6            | 15 giorni lavorativi | 20 giorni lavorativi
---------------------------------------------------------------------
Tempo massimo di      |                      |
attivazione della     |                      |
fornitura di cui      |                      |
all'art. 8            | 5 giorni lavorativi  | 10 giorni lavorativi
---------------------------------------------------------------------
Tempo massimo di      |                      |
disattivazione della  |                      |
fornitura su richiesta|                      |
del cliente di cui    |                      |
all'art. 9            | 5 giorni lavorativi  |  7 giorni lavorativi
---------------------------------------------------------------------
Tempo massimo di      |                      |
riattivazione della   |                      |
fornitura in seguito a|                      |
sospensione per       |                      |
morosita' di cui      |                      |
all'art. 10           |   2 giorni feriali   |   2 giorni feriali
---------------------------------------------------------------------
Fascia massima di     |                      |
puntualita' per       |                      |
appuntamenti          |                      |
personalizzati di cui |                      |
all'art. 17,          |                      |
comma 17.1            |        3 ore         |         3 ore

    21.2  I  livelli specifici di qualita' di cui al precedente comma
21.1 sono calcolati:
      a) su base esercente, se l'esercente fornisce il servizio in un
territorio compreso in una sola provincia;
      b) su  base provinciale, se l'esercente fornisce il servizio in
un territorio compreso da piu' province.
                              Art. 22.
        Livelli generali di qualita' commerciale del servizio
    22.1 I livelli generali di qualita' commerciale del servizio sono
definiti nella tabella 2.
                                                            Tabella 2
                    LIVELLI GENERALI DI QUALITA'

=====================================================================
                                                    |Livello generale
=====================================================================
Percentuale minima di richieste di preventivi per   |
l'esecuzione di lavori complessi, di cui all'art. 5,|
comunicati entro il tempo massimo di 40 giorni      |
lavorativi                                          |      85%
---------------------------------------------------------------------
Percentuale minima di richieste di esecuzione di    |
lavori complessi, di cui all'art. 7, realizzati     |
entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi      |      85%
---------------------------------------------------------------------
Percentuale minima di risposte a richieste di       |
rettifica di fatturazione, di cui all'art. 11,      |
comunicate entro il tempo massimo di 15 giorni      |
lavorativi                                          |      90%
---------------------------------------------------------------------
Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo |
di misura su richiesta del cliente, di cui all'art. |
12, comunicati entro il tempo massimo di 10 giorni  |
lavorativi                                          |      90%
---------------------------------------------------------------------
Percentuale minima di esiti di verifiche della      |
pressione di fornitura su richiesta del cliente, di |
cui all'art. 13, comunicati entro il tempo massimo  |
di 10 giorni lavorativi                             |      90%
---------------------------------------------------------------------
Percentuale minima di risposte motivate a reclami   |
scritti o a richieste di informazioni scritte, di   |
cui all'art. 14, comunicate entro il tempo massimo  |
di 20 giorni lavorativi                             |      90%
---------------------------------------------------------------------
Percentuale minima di clienti con tempo di arrivo   |
sul luogo di chiamata per pronto intervento, di cui |
all'art. 15, entro il tempo massimo di 60 minuti    |      90%
---------------------------------------------------------------------
Grado minimo di rispetto della fascia di puntualita'|
per appuntamenti con i clienti, di cui all'art. 18, |
comma 18.2, relativi a sopralluoghi per preventivi  |
per l'esecuzione di lavori semplici                 |      90%
---------------------------------------------------------------------
Percentuale minima clienti finali con numero annuo  |
di letture e autoletture, di cui all'art. 20, non   |
inferiore a 1                                       |      90%

    22.2  I  livelli  generali di qualita' di cui al precedente comma
22.1  sono  calcolati sulle basi territoriali previste dal precedente
art. 21, comma 21.2.
                              Art. 23.
                Cause di mancato rispetto dei livelli
                  specifici e generali di qualita'
    23.1  Le  cause  di  mancato  rispetto  dei  livelli  specifici e
generali di qualita' sono classificate in:
      a) cause  di  forza maggiore,  intese  come  atti  di autorita'
pubblica,   eventi   naturali  eccezionali  per  i  quali  sia  stato
dichiarato lo stato di calamita' dall'autorita' competente, scioperi,
mancato ottenimento di atti autorizzativi;
      b) cause  imputabili  al  cliente  o  a terzi, quali la mancata
presenza  del  cliente  ad un appuntamento concordato con l'esercente
per  l'effettuazione  di  sopralluoghi necessari all'esecuzione della
prestazione  richiesta  o  per l'esecuzione della prestazione stessa,
ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
      c) cause  imputabili  all'esercente, intese come tutte le altre
cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).
    23.2  Per  le  prestazioni  le  cui cause di mancato rispetto dei
livelli  specifici  e  generali di qualita' rientrano nelle classi di
cui  al precedente comma 1, lettere a) e b), l'esercente documenta la
causa del mancato rispetto.
                              Titolo IV
                        Indennizzi automatici
                              Art. 24.
                    Casi di indennizzo automatico
    24.1  In  caso  di  mancato  rispetto  dei  livelli  specifici di
qualita'  definiti  dal  precedente  art. 21, comma 21.1, l'esercente
corrisponde al cliente interessato un indennizzo automatico definito,
per ciascuna tipologia di utenza, nella tabella 3.
                                                            Tabella 3
             INDENNIZZI AUTOMATICI PER MANCATO RISPETTO
                  DEI LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA'

=====================================================================
                |                | Clienti finali  |
                | Clienti finali |  con gruppo di  | Clienti finali
                | con gruppo di  |  misura dalla   |  con gruppo di
                |misura fino alla|classe G 10 alla |  misura dalla
                |   classe G 6   |   classe G 25   |   classe G 40
=====================================================================
Mancato rispetto|                |                 |
del tempo       |                |                 |
massimo di      |                |                 |
preventivazione |                |                 |
per l'esecuzione|                |                 |
di lavori       |                |                 |
semplici di cui |                |                 |
all'art. 4      |   Euro 25,82   |   Euro 51,65    |   Euro 103,29
---------------------------------------------------------------------
Mancato rispetto|                |                 |
del tempo       |                |                 |
massimo di      |                |                 |
esecuzione di   |                |                 |
lavori semplici |                |                 |
di cui all'art. |                |                 |
6               |   Euro 25,82   |   Euro 51,65    |   Euro 103,29
---------------------------------------------------------------------
Mancato rispetto|                |                 |
del tempo       |                |                 |
massimo di      |                |                 |
attivazione     |                |                 |
della fornitura |                |                 |
di cui all'art. |                |                 |
8               |   Euro 25,82   |   Euro 51,65    |   Euro 103,29
---------------------------------------------------------------------
Mancato rispetto|                |                 |
del tempo       |                |                 |
massimo di      |                |                 |
disattivazione  |                |                 |
della fornitura |                |                 |
su richiesta del|                |                 |
cliente di cui  |                |                 |
all'art. 9      |   Euro 25,82   |   Euro 51,65    |   Euro 103,29
---------------------------------------------------------------------
Mancato rispetto|                |                 |
del tempo       |                |                 |
massimo di      |                |                 |
riattivazione   |                |                 |
della fornitura |                |                 |
in seguito a    |                |                 |
sospensione per |                |                 |
morosita' di cui|                |                 |
all'art. 10     |   Euro 25,82   |   Euro 51,65    |   Euro 103,29
---------------------------------------------------------------------
Mancato rispetto|                |                 |
della fascia di |                |                 |
puntualita' per |                |                 |
appuntamenti    |                |                 |
personalizzati  |                |                 |
di cui all'art. |                |                 |
17, comma 17.1  |   Euro 25,82   |   Euro 51,65    |   Euro 103,29

                              Art. 25.
      Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico
    25.1  L'esercente  non  e'  tenuto a corrispondere gli indennizzi
automatici  di  cui al precedente art. 24 qualora il mancato rispetto
dei  livelli  specifici  di qualita' definiti dal precedente art. 21,
comma 21.1, sia riconducibile ad una delle cause di cui al precedente
art. 23, lettere a) e b).
    25.2  L'esercente  non  e'  tenuto a corrispondere gli indennizzi
automatici di cui al precedente art. 24 qualora il cliente non sia in
regola   con   gli   eventuali  pagamenti  dovuti  all'esercente  per
l'effettuazione della prestazione richiesta.
    25.3  Qualora  il cliente richieda un appuntamento personalizzato
di cui al precedente art. 17, comma 17.1, l'esercente non e' tenuto a
corrispondere  al cliente medesimo gli indennizzi automatici previsti
dal  precedente  art.  24  per  il caso di mancato rispetto del tempo
massimo per l'esecuzione delle prestazioni.
    25.4    Qualora    il   cliente   richieda   che   l'appuntamento
personalizzato  di cui al precedente art. 17, comma 17.1, sia fissato
in data successiva di oltre sessanta giorni solari rispetto alla data
di   richiesta   della  prestazione,  l'esercente  non  e'  tenuto  a
corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal precedente art. 24
nel caso di mancato rispetto della fascia di puntualita'.
                              Art. 26.
  Modalita' di corresponsione al cliente dell'indennizzo automatico
    26.1  Gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24, ove
non  esclusi  ai  sensi  del  precedente art. 25, sono corrisposti al
cliente  attraverso  detrazione  dall'importo  addebitato nella prima
fatturazione  utile e comunque, anche mediante rimessa diretta, entro
novanta  giorni  solari  dalla  scadenza  del tempo massimo di cui al
precedente  art.  21,  comma 21.1, per l'esecuzione della prestazione
richiesta,   ovvero   entro   novanta   giorni   solari   dalla  data
dell'appuntamento  personalizzato.  Nel  caso  in cui l'importo della
prima  fatturazione  addebitata  al cliente sia inferiore all'entita'
dell'indennizzo  automatico,  la  fatturazione evidenzia un credito a
favore  del  cliente,  che  deve  essere  detratto  dalle  successive
fatturazioni  fino  ad  esaurimento  del  credito, ovvero corrisposto
mediante rimessa diretta.
    26.2 In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico
entro  i  termini  indicati  dal  comma  precedente,  l'indennizzo e'
dovuto:
      a) in   misura  pari  al  doppio  degli  importi  previsti  dal
precedente  art.  24  se  la  corresponsione avviene entro un termine
doppio  del  tempo  concesso per l'effettuazione della corresponsione
stessa;
      b) in  misura  pari  al  quintuplo  degli  importi previsti dal
precedente  art.  24  se  la  corresponsione avviene oltre un termine
doppio  del  tempo  concesso per l'effettuazione della corresponsione
stessa.
    26.3  Nel  documento  di fatturazione la causale della detrazione
viene  indicata  come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei
livelli  specifici  di qualita' definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  con  deliberazione  n.  47/00.".  Il  medesimo
documento  indica  che  "La corresponsione dell'indennizzo automatico
non  esclude  la  possibilita'  per  il cliente di richiedere in sede
giurisdizionale   il   risarcimento  dell'eventuale  danno  ulteriore
subito".
                              Titolo V
             Obblighi di registrazione e di informazione
                       a carico dell'esercente
                              Art. 27.
          Registrazione di informazioni e dati concernenti
             le prestazioni soggette a livelli specifici
                       e generali di qualita'
    27.1 L'esercente predispone strumenti, anche informatici, al fine
di  registrare  le informazioni e i dati concernenti sia le richieste
di  prestazioni  soggette a livelli specifici e generali di qualita',
sia l'esecuzione delle prestazioni medesime.
    27.2  Per  ogni  richiesta  di  prestazione  soggetta  a  livelli
specifici  e generali di qualita', con esclusione delle richieste per
pronto intervento, l'esercente registra:
      a) il   codice   univoco  con  cui  l'esercente  identifica  la
richiesta   di  prestazione  o  la  conferma  della  richiesta  delle
verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13;
      b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione;
      c) la tipologia di utenza;
      d) la  data  di  ricevimento  della  richiesta di prestazione o
della  conferma  della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti
articoli 12 e 13;
      e) le  date  di richiesta degli atti autorizzativi e le date di
ottenimento degli atti stessi
      f)  la  data  di  comunicazione  di  ultimazione  dei lavori da
realizzarsi  a cura del cliente e di consegna da parte del cliente di
eventuali atti definiti dal precedente art. 19, comma 19.4;
      g) la data di esecuzione della prestazione;
      h) la  causa,  tra  quelle  indicate  dal  precedente  art. 23,
dell'eventuale  mancato  rispetto  del  livello specifico di qualita'
previsto per la prestazione richiesta;
      i) il  motivo  e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo
di dar seguito alla richiesta di prestazione;
      j)  il codice dell'eventuale appuntamento personalizzato di cui
al precedente art. 17, comma 17.1.
    27.3 Per ogni richiesta di pronto intervento di cui al precedente
art. 15, l'esercente registra:
      a) il   codice   univoco  con  cui  l'esercente  identifica  la
richiesta di pronto intervento;
      b) il  codice  con  cui l'esercente individua la prestazione di
pronto intervento;
      c) i dati identificativi del cliente;
      d) la  classificazione  della richiesta di pronto intervento in
base  alle  quattro situazioni indicate dal precedente art. 15, comma
15.2;
      e)  la  data  e  l'ora  di inizio della chiamata telefonica per
pronto intervento;
      f) la  data  e  l'ora  di  arrivo  sul  luogo  di  chiamata del
personale incaricato dall'esercente per il pronto intervento.
    27.4  Per  ogni  appuntamento personalizzato di cui al precedente
art.  17,  comma  17.1,  e,  in  sede  di  prima attuazione, per ogni
appuntamento  concordato con il cliente ai fini dell'effettuazione di
sopralluoghi  per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente
art. 4, l'esercente registra:
      a) il   codice   univoco   con   cui   l'esercente   identifica
l'appuntamento;
      b) il   codice   univoco  con  cui  l'esercente  identifica  la
richiesta   di  prestazione  o  la  conferma  della  richiesta  delle
verifiche  di  cui  ai  precedenti  articoli  12  e 13, alla quale si
riferisce l'appuntamento;
      c) la data proposta dall'esercente per l'appuntamento;
      d) la  data,  l'ora  di  inizio e l'ora di fine della fascia di
puntualita' ed il luogo dell'appuntamento;
      e) la  data  e  l'ora di effettiva presentazione dell'esercente
all'appuntamento nel luogo concordato;
      f)  l'eventuale assenza del cliente all'appuntamento durante la
fascia di puntualita' di cui alla precedente lettera d);
      g) la  causa,  tra  quelle  indicate  dal  precedente  art. 23,
dell'eventuale  mancato  rispetto della fascia massima di puntualita'
fissata dal precedente art. 21, comma 21.1;
      h) la    data    e   le   cause   dell'eventuale   annullamento
dell'appuntamento.
                              Art. 28.
      Verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati
    28.1  Al  fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui
al successivo art. 29, comma 29.5, lettera a), l'esercente:
      a) mantiene  gli  strumenti di cui al precedente art. 27, comma
27.1,   continuamente   aggiornati  con  le  informazioni  e  i  dati
richiesti;
      b) assicura  la  verificabilita'  delle informazioni e dei dati
registrati  mediante  un  adeguato  sistema  di  collegamento,  anche
informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni
altra documentazione ritenuta necessaria;
      c) conserva   in   modo   ordinato   ed  accessibile  tutta  la
documentazione  necessaria  per  assicurare  la verificabilita' delle
informazioni  e  dei  dati registrati, per un periodo non inferiore a
tre anni solari successivi a quello della registrazione.
                              Art. 29.
        Comunicazione dell'esercente all'Autorita', controlli
        e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti
    29.1  Entro  il  31 marzo  di  ogni  anno,  l'esercente  comunica
all'Autorita',  per ciascuna tipologia di utenza, il numero totale di
clienti  finali  al  31 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello di
comunicazione.   Entro   la   stessa  data  e  in  modo  contestuale,
l'esercente  comunica  le  informazioni e i dati di cui ai successivi
commi  29.2,  29.3  e  29.4. Tutte le informazioni di cui al presente
comma  e  ai  successivi  commi  29.2, 29.3 e 29.4 vengono comunicate
all'Autorita', distinguendo tra comuni nei quali il servizio e' stato
gestito  per  l'intero anno precedente e comuni nei quali il servizio
e'  stato gestito per una parte dell'anno precedente; i dati relativi
ai   comuni   in   avviamento   nell'anno   precedente  a  quello  di
comunicazione non devono essere comunicati.
    29.2 In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e
generali  di  qualita'  eseguite nell'anno precedente a quello in cui
avviene la comunicazione all'Autorita', l'esercente comunica:
      a) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione soggetta
a  livelli  specifici  di cui ai precedenti articoli 4, 6, 8, 9 e 10,
con  esclusione  delle  prestazioni  alle quali si applica l'art. 19,
comma 19.6, della presente direttiva:
        il numero totale delle richieste di prestazioni;
        il numero totale delle richieste di prestazioni, per le quali
l'esercente  non  abbia  rispettato  il livello specifico di qualita'
definito   dal  precedente  art.  21,  comma  21.1,  suddividendo  le
richieste medesime in base alle cause di cui al precedente art. 23;
        il  tempo  effettivo  medio  di esecuzione delle prestazioni,
calcolato  sulla  base  dei  tempi  effettivi di esecuzione sia delle
prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di
qualita'  definito  dal  precedente  art.  21,  comma 21.1, sia delle
prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le
cause di cui al precedente art. 23, lettera c);
      b) per  ogni  tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui
ai  precedenti  articoli 6, 8, 9 e 10, limitatamente alle prestazioni
alle   quali  si  applica  l'art.  19,  comma  19.6,  della  presente
direttiva:
        il  numero  totale  di  appuntamenti personalizzati di cui al
precedente art. 17, comma 17.1;
        il  numero  totale  di  appuntamenti personalizzati di cui al
precedente  art.  17,  comma  17.1, per i quali l'esercente non abbia
rispettato  la  fascia  di  puntualita'  concordata  con  il cliente,
suddividendo  gli  appuntamenti medesimi in base alle cause di cui al
precedente art. 23;
      c)  per  ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui
ai precedenti articoli 5, 7, 11, 12, 13 e 14:
        il  numero  totale  delle  richieste  di  prestazioni o delle
conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12
e 13;
        il  numero  totale  delle  richieste  di  prestazioni o delle
conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12
e  13, per le quali l'esercente non abbia rispettato il tempo massimo
indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1,
classificando  le richieste o le conferme medesime in base alle cause
di cui al precedente art. 23;
        il  tempo  effettivo  medio  di esecuzione delle prestazioni,
calcolato  sulla  base  dei  tempi  effettivi di esecuzione sia delle
prestazioni  per  le  quali  sia  stato  rispettato  il tempo massimo
indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1,
sia  delle  prestazioni per le quali tale tempo massimo non sia stato
rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera c);
      d) per  le  richieste di pronto intervento di cui al precedente
art. 15:
        il numero totale delle richieste di pronto intervento;
        il  numero totale delle richieste di pronto intervento per le
quali l'esercente non abbia rispettato il tempo massimo di 60 minuti,
indicato   dal  precedente  art.  22,  comma  22.1,  suddividendo  le
richieste in base alle cause di cui al precedente art. 23;
        il tempo effettivo medio di esecuzione del pronto intervento,
calcolato  sulla  base  dei  tempi effettivi di pronto intervento sia
delle richieste per le quali sia stato rispettato il tempo massimo di
60  minuti  indicato  dal  precedente  art. 22, comma 22.1, sia delle
prestazioni  per le quali tale tempo massimo non sia stato rispettato
per le cause di cui al precedente art. 23, lettera c);
      e) per l'indicatore di qualita' di cui al precedente art. 18:
        il  numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per
l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4;
        il  numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per
l'esecuzione  della  prestazione  di  cui al precedente art. 4, per i
quali  l'esercente  non  abbia  rispettato  la  fascia di puntualita'
concordata  con il cliente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in
base alle cause di cui al precedente art. 23.
    In  relazione alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 12 e
13,  l'esercente  comunica  il  numero di conferme delle richieste di
verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle richieste
di  verifica  della  pressione di fornitura, a seguito delle quali le
verifiche  abbiano  accertato  il  mancato  rispetto  della normativa
tecnica  vigente,  nonche'  i  tempi  entro  i  quali  l'esercente ha
provveduto   alla   sostituzione   del   gruppo   di  misura  o  alla
realizzazione degli interventi per ripristinare valori corretti della
pressione di fornitura.
    29.3 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici di
cui  al precedente art. 24, limitatamente agli indennizzi corrisposti
nell'anno   precedente   a  quello  di  comunicazione  all'Autorita',
l'esercente  comunica per ogni tipologia di utenza e per ogni livello
specifico di qualita' definito dal precedente art. 21, comma 21.1:
      a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
      b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.
    29.4 in relazione all'indicatore di qualita' di cui al precedente
art.  20,  l'esercente  comunica  per  ogni  tipologia di utenza, con
riferimento   all'anno   precedente   a   quello   di   comunicazione
all'Autorita':
      a) il numero totale di clienti finali al 31 dicembre;
      b) il  numero  totale  di  clienti  finali al 31 dicembre per i
quali  l'esercente  abbia  effettuato  un  numero  annuo di letture e
autoletture  inferiore  a  quello  indicato dall'art. 22, comma 22.1,
della presente direttiva.
    29.5 L'Autorita' puo' utilizzare le informazioni ed i dati di cui
ai commi precedenti ai seguenti fini:
      a) controlli,  anche  a  campione, per accertare la veridicita'
delle   informazioni   e  dei  dati  assicurando  il  rispetto  delle
disposizioni contenute nella presente direttiva;
      b) pubblicazione,  anche  comparativa, delle informazioni e dei
dati.
                              Art. 30.
               Informazioni dell'esercente ai clienti
    30.1  In  occasione  della  richiesta  di  prestazioni soggette a
livelli  specifici  di  qualita',  l'esercente  fornisce  ai  clienti
informazioni  per  quanto  concerne  i livelli specifici, le fasce di
puntualita'  per  gli  appuntamenti  con  il cliente e gli indennizzi
automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi livelli.
    30.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercente, tramite avvisi
allegati  ai  documenti  di  fatturazione,  fornisce  ad ogni cliente
finale,   che  abbia  sottoscritto  un  contratto  di  fornitura  con
l'esercente,  informazioni  per quanto concerne i livelli specifici e
generali  di  qualita'  di sua competenza e gli indennizzi automatici
previsti  in  caso  di  mancato rispetto dei livelli specifici di sua
competenza.
    30.3  Entro  il  30 giugno  di ogni anno, l'esercente fornisce ai
clienti  finali,  che  abbiano  in  essere  con l'esercente stesso un
contratto  di  fornitura, relativamente ai livelli di qualita' di sua
competenza informazioni per quanto concerne:
      a) i  livelli  effettivi  di qualita' relativi alle prestazioni
soggette  a  livelli  specifici  e generali di qualita' e il grado di
rispetto dei livelli specifici, con riferimento all'anno precedente;
      b) gli  orari  di  apertura  degli  sportelli e i tempi medi di
attesa agli stessi sportelli.
    30.4  In  occasione della richiesta di una prestazione soggetta a
livelli  specifici  e  generali  di  qualita',  con  esclusione delle
richieste  per  pronto intervento, l'esercente comunica al cliente il
codice  univoco  di  cui  all'art.  27,  comma 27.2, lettera a), e in
occasione  della  fissazione di un appuntamento personalizzato di cui
all'art.  27,  comma  27.4, l'esercente comunica al cliente il codice
univoco di cui all'art. 27, comma 27.4, lettera a).
                              Titolo VI
                         Disposizioni finali
                              Art. 31.
                 Societa' separate di distribuzione
                    e di vendita di gas naturale
    31.1  Il  soggetto  che  esercita  l'attivita'  di vendita di gas
naturale   in   modo   societariamente   separato  dall'attivita'  di
distribuzione  di  gas  naturale  e'  tenuto  al  rispetto  sia degli
articoli   11  e  14,  limitatamente  a  reclami  o  a  richieste  di
informazioni scritte relative al servizio di vendita, sia al rispetto
dei  conseguenti  obblighi di registrazione e di comunicazione di cui
agli  articoli  27,  28 e 29. Il soggetto che esercita l'attivita' di
vendita e' tenuto anche al rispetto dell'art. 30, comma l.
    31.2 Il soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione di gas
naturale  in  modo societariamente separato dall'attivita' di vendita
rispetta  la presente direttiva con esclusione di quanto previsto dal
precedente comma 31.1.
    31.3 Il soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione di gas
naturale  in  modo societariamente separato dall'attivita' di vendita
risponde  per  quanto  concerne  il  pronto  intervento agli obblighi
previsti   dalla   presente   direttiva.   In   particolare  comunica
tempestivamente  i  recapiti  telefonici  per  il  servizio di pronto
intervento  ed  ogni loro eventuale variazione ai venditori di cui al
precedente  comma  31.1  che  svolgono l'attivita' di vendita sul suo
territorio, per la dovuta informazione alla clientela.
                              Art. 32.
              Livelli specifici e generali di qualita'
                       definiti dall'esercente
    32.1  Qualora  l'esercente  definisca propri standard specifici e
generali  di  qualita'  commerciale,  tali standard devono comportare
livelli di qualita' non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21
e  22,  commi 21.1 e 22.1, ovvero riguardare prestazioni non previste
dalla presente direttiva.
    32.2 Qualora l'esercente definisca standard specifici di qualita'
commerciale  ai  sensi  del  comma  32.1,  a tali standard in caso di
mancato  rispetto  corrispondono indennizzi automatici di entita' non
inferiore,  per  ciascuna  tipologia  di  utenza,  a  quella definita
dall'art. 24.
    32.3  Ai  fini  della  valutazione del mancato rispetto sia degli
standard definiti dall'esercente, sia degli obblighi di registrazione
di  cui  all'art.  27, di comunicazione all'Autorita' di cui all'art.
29, comma 29.1, e di informazione di cui all'art. 30, l'esercente che
definisce  propri standard di qualita' fa riferimento a tali standard
anziche'   ai  corrispondenti  livelli  di  qualita'  definiti  dagli
articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1.
    32.4  L'esercente  che  definisce  propri  standard  di  qualita'
commerciale  informa l'Autorita' con la comunicazione di cui all'art.
29, comma 29.1.
    32.5   Il   cliente  finale  del  mercato  libero  puo'  chiedere
all'esercente  del servizio di misura o di vendita del gas a mezzo di
reti,   o   di  entrambi,  l'applicazione  di  standard  di  qualita'
commerciale  diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, non
inferiori  a  quelli  definiti  dagli  articoli 21 e 22, commi 21.1 e
22.1.  In tal caso l'esercente puo' concordare con il cliente finale,
mediante un rapporto contrattuale individuale di fornitura, l'entita'
degli indennizzi automatici, fermo restando l'obbligo per l'esercente
il  servizio  di  misura  o  di vendita del gas a mezzo di reti, o di
entrambi,  di  proporre  al  cliente  finale i livelli previsti dalla
presente direttiva come livelli di riferimento
                              Art. 33.
      Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'esercente
    33.1  Per  tutti  gli  esercenti, limitatamente alle richieste di
pronto intervento di cui al precedente art. 15, gli obblighi previsti
dal precedente art. 27, comma 27.3, e dai precedenti articoli 28, 29,
30 e 32, decorrono a partire dal 1 gennaio 2001.
    33.2  Per  gli  esercenti  che,  alla  data del 31 dicembre 1999,
forniscono  un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione
superiore a 5.000, a partire dal 1 gennaio 2001 decorrono:
      a) gli  obblighi  di  corrispondere  al  cliente  un indennizzo
automatico  in  caso  di  mancato  rispetto  dei livelli specifici di
qualita' definiti dal precedente art. 21, comma 21.1;
      b)  gli  obblighi  previsti dal precedente art. 27, commi 27.1,
27.2  e  27.4,  e  dai  precedenti  articoli  28, 29, 30 e 32, per le
prestazioni soggette ai livelli specifici e generali di qualita' come
definiti dai precedenti articoli 21, comma 21.1, e 22, comma 22.l.
    33.3  Qualora  in  un  comune  un  nuovo esercente subentri nella
gestione del servizio:
      a) se  il  precedente  esercente  fornisce un numero di clienti
finali  alimentati  in bassa pressione superiore a 5.000, l'esercente
che  subentra  rispetta  i  livelli  specifici e generali di qualita'
previsti  dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui e'
subentrato,  anche  qualora il numero di clienti finali alimentati in
bassa  pressione  del  nuovo  esercente  risulti inferiore o uguale a
5.000;
      b) se  il  precedente  esercente  fornisce un numero di clienti
finali  alimentati  in  bassa  pressione inferiore o uguale a 5.000 e
l'esercente  che  subentra  fornisce  un  numero  di  clienti  finali
alimentati  in  bassa  pressione complessivamente superiore a 5.000 a
seguito  del  subentro,  l'esercente  che subentra rispetta i livelli
specifici  e  generali  di qualita' previsti dalla presente direttiva
per  i  clienti  del  comune  in  cui  e' subentrato, a partire dal 1
gennaio dell'anno successivo a quello del subentro.
    33.4 Con esclusione di quanto previsto al precedente comma 33.1 e
dei comuni nei quali e' in corso l'avviamento del servizio, a partire
dal 1 gennaio 2004:
      a) gli esercenti con piu' di 5.000 clienti finali alimentati in
bassa  pressione  al  31 dicembre  2002,  forniti  o allacciati, sono
tenuti all'applicazione integrale della presente direttiva;
      b) gli  esercenti con un numero di clienti finali alimentati in
bassa  pressione  minore  o  uguale  a  5.000  e maggiore di 3.000 al
31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della
presente   direttiva  limitatamente  alle  prestazioni  di  cui  agli
articoli  4,  6, 8, 9 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le
disposizioni  di  cui agli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
20, 22, 29 e 30;
      c) gli  esercenti con un numero di clienti finali alimentati in
bassa  pressione minore o uguale a 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti
o  allacciati,  sono  tenuti  al  rispetto  della  presente direttiva
limitatamente  alle  prestazioni  di  cui  agli articoli 8 e 10; agli
stessi  esercenti  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui agli
articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30.
    33.5  In  caso di superamento delle soglie indicate al precedente
comma  33.4,  i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dal 1
gennaio dell'anno successivo a quello di superamento della soglia.
                              Art. 34.
                     Abrogazione di disposizioni
    34.1  Sono  abrogate le disposizioni in contrasto con la presente
direttiva  contenuta  nel  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento
della  Carta  dei  servizi del settore gas, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995.
                              Art. 35.
                          Entrata in vigore
    La  presente  direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione.
                                                 Il presidente: Ranci