Art. 2.
                 Ministro per gli italiani nel mondo
  1.  Il  Ministro  per gli italiani nel mondo, di seguito denominato
Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
  2.    Il    Ministro    esercita    le    funzioni   di   indirizzo
politico-amministrativo,  definisce  le  priorita' e gli obiettivi da
conseguire   nelle   aree   di  propria  competenza,  verificando  la
rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa  e  della
gestione agli indirizzi impartiti.
  3. Il   Ministro   puo',   nelle  materie  di  propria  competenza,
costituire  commissioni  e  gruppi  di  lavoro,  anche in relazione a
specifici   obiettivi   previamente  individuati,  nonche'  conferire
incarichi di studio e di consulenza.