Art. 2. Ministro per gli italiani nel mondo 1. Il Ministro per gli italiani nel mondo, di seguito denominato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento. 2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati, nonche' conferire incarichi di studio e di consulenza.