Art. 3. F u n z i o n i 1. Il Dipartimento fornisce al Ministro, nell'ambito delle funzioni delegate, il supporto per lo svolgimento di compiti relativi: a) alla promozione culturale e all'informazione delle comunita' italiane all'estero al fine di mantenere il legame con il Paese di origine; b) alla promozione e alla tutela dei diritti politici e civili degli italiani residenti all'estero; c) all'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunita' italiane all'estero, nonche' alle provvidenze per gli italiani che rimpatriano; d) alle politiche generali concernenti le comunita' italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, ai fini dello sviluppo del loro legame con la madrepatria. 2. Il Dipartimento provvede, in particolare, all'organizzazione delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi di lavoro collegiali operanti nell'ambito delle attivita' del Dipartimento stesso. 3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali, amministrativi, contabili e relativi al personale.