Art. 3.
                           F u n z i o n i
  1. Il Dipartimento fornisce al Ministro, nell'ambito delle funzioni
delegate, il supporto per lo svolgimento di compiti relativi:
    a) alla  promozione  culturale e all'informazione delle comunita'
italiane  all'estero  al  fine di mantenere il legame con il Paese di
origine;
    b) alla  promozione  e  alla tutela dei diritti politici e civili
degli italiani residenti all'estero;
    c) all'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore
delle comunita' italiane all'estero, nonche' alle provvidenze per gli
italiani che rimpatriano;
    d) alle  politiche  generali  concernenti  le  comunita' italiane
all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo
degli  imprenditori  italiani  all'estero, ai fini dello sviluppo del
loro legame con la madrepatria.
  2. Il  Dipartimento  provvede,  in  particolare, all'organizzazione
delle  strutture  al  servizio  di  commissioni e di gruppi di lavoro
collegiali  operanti  nell'ambito  delle  attivita'  del Dipartimento
stesso.
  3.  Il  Dipartimento  provvede,  inoltre, all'amministrazione degli
affari generali, amministrativi, contabili e relativi al personale.