Art. 4.
                        Capo del Dipartimento
  1.  Il  capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18,
21   e   28   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   cura   l'organizzazione   ed   il
funzionamento  del  Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei
risultati   raggiunti,   in  relazione  agli  obiettivi  fissati  dal
Ministro, coordina l'attivita' delle strutture a livello dirigenziale
e  ne  assicura  il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro.
  2.  Il  capo  del  Dipartimento,  che puo' avvalersi di una propria
segreteria,  cura  i  rapporti  con  il segretario generale e con gli
altri  uffici  e  dipartimenti  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri   e   partecipa   alle   riunioni   di  consultazione  e  di
coordinamento con il segretario generale.
  3. Il  Ministro,  su  proposta  del  capo  del  Dipartimento,  puo'
conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento al responsabile di
uno degli uffici del Dipartimento stesso.
  4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello
dirigenziale  generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio e'
temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che, sentito
quest'ultimo,  il  Ministro  ne  attribuisca  la  reggenza  ad  altro
dirigente.
  5. Alle  dirette  dipendenze  del  capo  del  Dipartimento opera il
servizio   affari  generali,  contabili,  gestione  del  personale  e
archivio.  Il capo del Dipartimento puo' delegare al responsabile del
servizio impegni e pagamenti gravanti sulle disponibilita' del centro
di responsabilita' amministrativa del Dipartimento.