Art. 4. Capo del Dipartimento 1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attivita' delle strutture a livello dirigenziale e ne assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 2. Il capo del Dipartimento, che puo' avvalersi di una propria segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale. 3. Il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, puo' conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento stesso. 4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio e' temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente. 5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio affari generali, contabili, gestione del personale e archivio. Il capo del Dipartimento puo' delegare al responsabile del servizio impegni e pagamenti gravanti sulle disponibilita' del centro di responsabilita' amministrativa del Dipartimento.