Art. 8.
                    Erogazione delle agevolazioni
  1. L'erogazione  dei contributi e' effettuata dal soggetto gestore,
che  puo'  concedere,  su  richiesta  del  beneficiario  ed all'avvio
dell'iniziativa,   un'anticipazione   del   contributo  concesso.  Il
relativo  saldo  e'  effettuato  successivamente  all'accertamento di
spesa  dell'intervento di cui all'art. 9, comma 1. Per i programmi di
competenza del Ministero l'anticipazione non puo' essere superiore al
30% del contributo concesso.
  2. Per  l'ottenimento  dell'anticipazione del contributo spettante,
il  richiedente  presenta  specifica domanda e dichiarazione, come da
allegato  4,  in cui attesta la data di avvenuto inizio dei lavori ed
il  rispetto  della  normativa  vigente in materia ambientale. A tale
documentazione   e'   allegata   apposita   fidejussione   o  polizza
assicurativa  per  l'ammontare dell'importo richiesto emessa a favore
del  soggetto  gestore  esclusivamente  da  istituti  di credito o da
imprese  di  assicurazione  a  tal  fine  autorizzati,  o da societa'
finanziarie  iscritte  nell'elenco  speciale  di cui all'art. 107 del
decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n. 385, tenuto dalla Banca
d'Italia.
  3. Ai  fini  dell'erogazione  a saldo, il beneficiario trasmette al
soggetto  gestore,  entro  novanta giorni dalla data di completamento
del programma, apposita domanda con allegate la rendicontazione delle
spese   sostenute   a   firma   del  legale  rappresentante  come  da
dichiarazione  di  cui  all'allegato  4 e la relazione tecnica finale
concernente la realizzazione dell'intervento.