Art. 8. Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione dei contributi e' effettuata dal soggetto gestore, che puo' concedere, su richiesta del beneficiario ed all'avvio dell'iniziativa, un'anticipazione del contributo concesso. Il relativo saldo e' effettuato successivamente all'accertamento di spesa dell'intervento di cui all'art. 9, comma 1. Per i programmi di competenza del Ministero l'anticipazione non puo' essere superiore al 30% del contributo concesso. 2. Per l'ottenimento dell'anticipazione del contributo spettante, il richiedente presenta specifica domanda e dichiarazione, come da allegato 4, in cui attesta la data di avvenuto inizio dei lavori ed il rispetto della normativa vigente in materia ambientale. A tale documentazione e' allegata apposita fidejussione o polizza assicurativa per l'ammontare dell'importo richiesto emessa a favore del soggetto gestore esclusivamente da istituti di credito o da imprese di assicurazione a tal fine autorizzati, o da societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, tenuto dalla Banca d'Italia. 3. Ai fini dell'erogazione a saldo, il beneficiario trasmette al soggetto gestore, entro novanta giorni dalla data di completamento del programma, apposita domanda con allegate la rendicontazione delle spese sostenute a firma del legale rappresentante come da dichiarazione di cui all'allegato 4 e la relazione tecnica finale concernente la realizzazione dell'intervento.