Art. 9.
                       Accertamenti e revoche
  1.  Il  soggetto  gestore dispone, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo   31  marzo  1998,  n.  123,  accertamenti  sull'avvenuta
realizzazione  di  ciascun  programma.  A tal fine le regioni possono
avvalersi   degli  uffici  di  cui  all'art.  5,  comma  2.  Per  gli
accertamenti  sui programmi di sua competenza il Ministero nomina una
commissione   di  almeno  due  componenti  di  cui  uno  appartenente
all'UNMIG.
  2.  Scopo  dei  controlli  di  cui  al  comma  1  e' l'accertamento
dell'esecuzione  del programma e dell'ammissibilita' e congruita' dei
relativi costi sostenuti, nell'ambito di quelli riconosciuti, nonche'
dell'ammissibilita'  di  eventuali variazioni dei programmi ammessi a
contributo  effettuate  in  base  a  motivate  scelte tecniche, senza
mutare gli obiettivi dei programmi approvati.
  3.  Il  funzionamento  delle  commissioni nominate dal Ministero e'
regolato  dal  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  22  luglio  1999,  come modificato ed integrato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
25 maggio 2001.
  4.  Ai  sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123,  il  soggetto gestore dispone la revoca dei benefici concessi in
caso di:
    a) verifica   dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita',  ovvero  verifica  di  documentazione irregolare, per
fatti  comunque  imputabili  al beneficiario e non sanabili, ai sensi
dell'art.  75  e  per  gli  effetti  dell'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) mancato  rispetto  dei  termini temporali previsti dall'art. 4
per la realizzazione del programma;
    c) mancata  trasmissione  della  documentazione  finale  di spesa
entro i termini di cui all'art. 8, comma 3;
    d) mancata o parziale realizzazione del programma;
    e) mancata   restituzione   di   quanto   erogato   a  titolo  di
anticipazione e non dovuto.
  5.  In  caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma
4,  il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora
da  erogare  e  restituisce  in  tutto  o  in parte il beneficio gia'
erogato  maggiorato  degli  interessi e delle sanzioni amministrative
pecuniarie  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia.
    Roma, 29 novembre 2002
                        Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 2 Attivita' produttive, foglio n. 181