Art. 9. Accertamenti e revoche 1. Il soggetto gestore dispone, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma. A tal fine le regioni possono avvalersi degli uffici di cui all'art. 5, comma 2. Per gli accertamenti sui programmi di sua competenza il Ministero nomina una commissione di almeno due componenti di cui uno appartenente all'UNMIG. 2. Scopo dei controlli di cui al comma 1 e' l'accertamento dell'esecuzione del programma e dell'ammissibilita' e congruita' dei relativi costi sostenuti, nell'ambito di quelli riconosciuti, nonche' dell'ammissibilita' di eventuali variazioni dei programmi ammessi a contributo effettuate in base a motivate scelte tecniche, senza mutare gli obiettivi dei programmi approvati. 3. Il funzionamento delle commissioni nominate dal Ministero e' regolato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 maggio 2001. 4. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il soggetto gestore dispone la revoca dei benefici concessi in caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero verifica di documentazione irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, ai sensi dell'art. 75 e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) mancato rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 4 per la realizzazione del programma; c) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 8, comma 3; d) mancata o parziale realizzazione del programma; e) mancata restituzione di quanto erogato a titolo di anticipazione e non dovuto. 5. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 4, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e restituisce in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. Roma, 29 novembre 2002 Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Attivita' produttive, foglio n. 181