IL PRESIDENTE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70 ed in particolare l'art. 13;
  Vista   la   deliberazione   n.   3,   adottata  dal  consiglio  di
amministrazione  in  data  27 marzo  2002,  relativa all'adozione del
regolamento  recante  norme concernenti l'organizzazione strutturale,
le  dotazioni  organiche  e  la disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti del-l'Istituto superiore di sanita';
  Vista   la   deliberazione   n.  1/B,  adottata  dal  consiglio  di
amministrazione in data 24 settembre 2002, con la quale l'Istituto ha
adeguato  detto  regolamento  alle  osservazioni ministeriali rese ai
sensi  dell'art.  13,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del 12 novembre 2002, con il
quale il Ministro per la funzione pubblica e per il Coordinamento dei
servizi di informazione e sicurezza ed il Ministro della salute hanno
approvato  la  deliberazione  1/B  del 24 settembre 2002, relativo al
regolamento di cui innanzi;
  Vista  la delibera n. 8, allegata al verbale n. 22 della seduta del
20 dicembre 2002 del consiglio di amministrazione;
                              E m a n a
  L'unito  regolamento  concernente l'organizzazione strutturale e la
disciplina  del  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  dell'Istituto
superiore di sanita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 gennaio 2003
                                                Il presidente: Garaci
Regolamento  concernente l'organizzazione strutturale e la disciplina
   del  rapporto  di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di
   sanita'.
                               Art. 1.
                          Principi generali
    1.  Il  presente  regolamento  e'  adottato  nel  rispetto  della
normativa    generale   sull'organizzazione   delle   amministrazioni
pubbliche   e  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e si uniforma ai seguenti principi:
      a) funzionalita'   rispetto  ai  compiti  ed  ai  programmi  di
attivita',  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  efficienza,
efficacia ed economicita';
      b) ampia   flessibilita',   garantendo  adeguati  margini  alle
determinazioni  operative relative all'organizzazione degli uffici ed
alla gestione dei rapporti di lavoro;
      c) rispondenza    dell'azione    amministrativa   al   pubblico
interesse;
      d) collegamento  delle attivita' delle strutture organizzative,
al fine di adeguarsi al dovere di comunicazione interna ed esterna ed
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
      e) garanzia  dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione
amministrativa,  anche attraverso l'istituzione di apposite strutture
per  l'informazione ai cittadini ed attribuzione ad un unico ufficio,
per  ciascun  provvedimento,  della responsabilita' complessiva dello
stesso;
      f) armonizzazione  degli  orari di servizio e di apertura delle
strutture   in   generale   e  degli  uffici  rivolti  all'utenza  in
particolare,  con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
dell'Unione europea;
      g) disciplina   degli   istituti  del  rapporto  di  lavoro  in
conformita'  alle  disposizioni del capo I titolo II, del libro V del
codice  civile,  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
nell'impresa  e  delle  norme  dei  contratti collettivi nazionali di
lavoro;
      h) attribuzione   ai   dipendenti   dei  trattamenti  economici
previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
      l) separazione  delle  funzioni  di  indirizzo  politico  dalle
funzioni di gestione;
      m) garanzia   della  liberta'  di  ricerca  dei  ricercatori  e
tecnologi dell'Istituto;
      n) garanzia  della non ingerenza della dirigenza amministrativa
nella gestione della ricerca;
      o) tutela della liberta' e dell'attivita' sindacale nelle forme
previste  dalle  disposizioni  di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300 e successive
modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.