Art. 12.
                  Costituzione dei Centri nazionali
    1.  Al  Centro  per  la  qualita'  degli  alimenti e per i rischi
alimentari  afferisce, in larga parte, l'attivita' del laboratorio di
alimenti.
    2.   Al   Centro   nazionale  di  epidemiologia,  sorveglianza  e
promozione  della  salute  afferiscono  le attivita' svolte, in larga
parte,  nel  precedente ordinamento dell'Istituto, dal laboratorio di
epidemiologia e biostatistica.