Art. 12. Costituzione dei Centri nazionali 1. Al Centro per la qualita' degli alimenti e per i rischi alimentari afferisce, in larga parte, l'attivita' del laboratorio di alimenti. 2. Al Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute afferiscono le attivita' svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dal laboratorio di epidemiologia e biostatistica.