Art. 14. Articolazione dei Dipartimenti e dei Centri nazionali 1. Con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione, da adottarsi nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'articolazione dei Dipartimenti e dei Centri nazionali in reparti, nonche' all'assegnazione del personale necessario al loro funzionamento. 2. Fino all'emanazione della suddetta deliberazione, i Dipartimenti ed i Centri nazionali sono articolati ai soli fini funzionali sulla base dei laboratori, o parte di essi, le cui attivita' sono afferite ai Dipartimenti.