Art. 14.
        Articolazione dei Dipartimenti e dei Centri nazionali
    1. Con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione,
da adottarsi nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore
del   presente   regolamento,   si   provvede  all'articolazione  dei
Dipartimenti   e   dei   Centri   nazionali   in   reparti,   nonche'
all'assegnazione del personale necessario al loro funzionamento.
    2.   Fino   all'emanazione   della   suddetta   deliberazione,  i
Dipartimenti  ed  i  Centri  nazionali  sono  articolati ai soli fini
funzionali  sulla  base  dei  laboratori,  o  parte  di  essi, le cui
attivita' sono afferite ai Dipartimenti.