Art. 15. Direzione di Dipartimento 1. L'incarico di direttore del Dipartimento e' conferito con provvedimento del presidente dell'Istituto, sentito il consiglio di amministrazione. 2. Il direttore del Dipartimento ha la responsabilita' di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed amministrativo della struttura, nel rispetto dei programmi di attivita' e degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione. 3. Il direttore del Dipartimento e' scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto, ovvero, tra i professori ordinari e straordinari delle universita' o tra i dirigenti di ricerca di altri enti o tra esperti di comprovata esperienza scientifica internazionale. I professori universitari possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento in aspettativa con o senza assegni; in tale ultima ipotesi oltre all'indennita' di carica verra' corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico in godimento presso la struttura di appartenenza. 4. L'incarico e' a tempo determinato, di durata triennale ed e' rinnovabile. L'indennita' di carica e' stabilita dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale. 5. L'incarico e' incompatibile con quello di membro del consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico, con la direzione di altre strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, delle Universita' e di enti e organismi, pubblici e privati. 6. Il direttore del dipartimento e' responsabile del funzionamento complessivo dello stesso di fronte al presidente ed al direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine: a) provvede alla programmazione delle attivita' di competenza del Dipartimento, in conformita' al piano triennale e ai suoi aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del presidente; b) formula la proposta di articolazione del dipartimento in reparti ai fini del prescritto parere del Comitato scientifico; c) adotta gli atti di competenza del dipartimento e ne e' responsabile; determina l'organizzazione del lavoro all'interno del dipartimento; e' responsabile dell'andamento della gestione del Dipartimento; d) segnala le esigenze di personale necessario al funzionamento del dipartimento. 7. Il direttore di Dipartimento, per l'attivita' amministrativa e contabile, si avvale di personale amministrativo assegnato al dipartimento dal direttore generale, sentiti i direttori centrali. 8. In relazione alle statuizioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, l'incarico di direttore di Dipartimento puo' essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, sentito il consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell'Istituto o di valutazione negativa dell'attivita' svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione del diretto, interessato attraverso la contestazione ed il contraddittorio, da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.