Art. 15.
                      Direzione di Dipartimento
    1.  L'incarico  di  direttore  del  Dipartimento e' conferito con
provvedimento  del  presidente dell'Istituto, sentito il consiglio di
amministrazione.
    2.  Il  direttore  del  Dipartimento  ha  la  responsabilita'  di
assicurare    il    funzionamento   scientifico,   organizzativo   ed
amministrativo   della  struttura,  nel  rispetto  dei  programmi  di
attivita'    e   degli   indirizzi   approvati   dal   consiglio   di
amministrazione.
    3.  Il  direttore  del  Dipartimento e' scelto tra i dirigenti di
ricerca   dell'Istituto,   ovvero,   tra   i  professori  ordinari  e
straordinari  delle universita' o tra i dirigenti di ricerca di altri
enti   o   tra   esperti   di   comprovata   esperienza   scientifica
internazionale.  I  professori  universitari  possono avvalersi della
facolta'  di  cui  all'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, concernente il collocamento in
aspettativa  con  o  senza  assegni;  in  tale  ultima  ipotesi oltre
all'indennita'  di carica verra' corrisposta una retribuzione pari al
trattamento   economico   in   godimento   presso   la  struttura  di
appartenenza.
    4.  L'incarico  e' a tempo determinato, di durata triennale ed e'
rinnovabile.  L'indennita'  di  carica  e' stabilita dal consiglio di
amministrazione,  su  proposta  del  presidente, sentito il direttore
generale.
    5. L'incarico e' incompatibile con quello di membro del consiglio
di  amministrazione,  del  Comitato  scientifico, con la direzione di
altre strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, delle Universita'
e di enti e organismi, pubblici e privati.
    6.   Il   direttore   del   dipartimento   e'   responsabile  del
funzionamento  complessivo dello stesso di fronte al presidente ed al
direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine:
      a) provvede  alla  programmazione delle attivita' di competenza
del  Dipartimento,  in  conformita'  al  piano  triennale  e  ai suoi
aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del presidente;
      b) formula  la  proposta  di  articolazione del dipartimento in
reparti ai fini del prescritto parere del Comitato scientifico;
      c) adotta  gli  atti  di  competenza  del  dipartimento e ne e'
responsabile;  determina  l'organizzazione del lavoro all'interno del
dipartimento;  e'  responsabile  dell'andamento  della  gestione  del
Dipartimento;
      d) segnala le esigenze di personale necessario al funzionamento
del dipartimento.
    7. Il direttore di Dipartimento, per l'attivita' amministrativa e
contabile,   si  avvale  di  personale  amministrativo  assegnato  al
dipartimento dal direttore generale, sentiti i direttori centrali.
    8.  In  relazione  alle  statuizioni  di cui all'art. 5, comma 3,
lettera  f)  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2001,  n.  70,  l'incarico  di  direttore di Dipartimento puo' essere
revocato,  prima della sua naturale scadenza, dal presidente, sentito
il consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle
direttive  impartite  dagli  organi  dell'Istituto  o  di valutazione
negativa  dell'attivita'  svolta;  nel  procedimento  di  revoca deve
essere  osservato  il  principio  della  partecipazione  del diretto,
interessato  attraverso  la  contestazione  ed il contraddittorio, da
realizzare  in  tempi  certi  e brevi. Detta valutazione negativa non
puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.