Art. 16. Consiglio di Dipartimento 1. Nell'ambito di ciascun dipartimento e' istituito un consiglio di Dipartimento, con il compito di formulare al direttore di Dipartimento proposte concernenti i programmi di attivita' di ricerca e l'organizzazione del lavoro all'interno del dipartimento. 2. Il consiglio di Dipartimento e' costituito dal direttore del dipartimento che lo presiede, dai direttori di reparto, da due componenti in servizio presso il Dipartimento appartenenti ai diversi livelli del profilo di ricercatore e/o tecnologo e da un rappresentante degli altri profili, eletti da tutti i dipendenti in servizio presso il Dipartimento stesso. 3. Il consiglio di Dipartimento si riunisce almeno due volte l'anno.