Art. 16.
                      Consiglio di Dipartimento
    1.  Nell'ambito di ciascun dipartimento e' istituito un consiglio
di  Dipartimento,  con  il  compito  di  formulare  al  direttore  di
Dipartimento proposte concernenti i programmi di attivita' di ricerca
e l'organizzazione del lavoro all'interno del dipartimento.
    2.  Il  consiglio di Dipartimento e' costituito dal direttore del
dipartimento  che  lo  presiede,  dai  direttori  di  reparto, da due
componenti in servizio presso il Dipartimento appartenenti ai diversi
livelli   del   profilo   di   ricercatore  e/o  tecnologo  e  da  un
rappresentante  degli  altri profili, eletti da tutti i dipendenti in
servizio presso il Dipartimento stesso.
    3.  Il  consiglio  di  Dipartimento  si riunisce almeno due volte
l'anno.